Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Istanza di accertamento con adesione ad avvisi tributari.

Responsabile di procedimento: Del Gaia Gigliola
Responsabile di provvedimento: Del Gaia Gigliola
Responsabile sostitutivo: Decenti Bruno, Gustinucci Lorenzo

Uffici responsabili

Servizio Tributi

Descrizione

Descrizione: Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria, può formulare, anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera, indicando il proprio recapito telefonico. L’impugnazione dell’avviso comporta rinuncia all’istanza di definizione. La presentazione dell’istanza produce l’effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza sia i termini per l’impugnazione sia quelli di pagamento del tributo. Entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza di definizione, il Funzionario responsabile formula l’invito a comparire (art. 5 del “Regolamento per l’applicazione dell’accertamento con adesione ai tributi comunali” approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 29/03/2004).
La definizione in contradditorio con il contribuente è limitata agli accertamenti sostanziali e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all’attività di controllo formale delle dichiarazioni. Il ricorso all’accertamento con adesione presuppone la presenza di materia imponibile concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell’istituto le questioni cosiddette “di diritto” e tutte le fattispecie nelle quali l’obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

Unità organizzativa responsabile: Servizio Tributi – e-mail: tributi@comune.cittadicastello.pg.it – Orari di apertura al pubblico: lunedì e giovedì  dalle ore 08:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 18:00 - martedì: dalle ore 08:30 alle ore 13:00 – mercoledì e venerdì: chiuso.  Tel.: 075/8529296 -300 -302-298 – 299.  Resp. del Servizio e Funz. Resp Imu  Dr.Lorenzo Gustinucci:  Tel.075/8529303.

Responsabile del procedimento: Dirigente del Settore Bilancio, Entrate e Tributi – Dott.ssa Gigliola Del Gaia – 075/8529236 – gigliola.delgaia@comune.cittadicastello.pg.it o il Funzionario Responsabile dello specifico tributo qualora non coincidente con il Dirigente del Settore.

Modulistica e documenti da allegare all’istanza: Modello istanza di accertamento con adesione ad avvisi tributari.

Acquisizione informazioni relative ai procedimenti in corso: Modello “Accesso agli atti amministrativi”.

Azione prevista: Invito a comparire entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza.

Termine fissato per la conclusione del procedimento con l'adozione di un provvedimento: 90 gg. (ove venga raggiunta una definizione dell’accertamento).

Conclusione del procedimento previa dichiarazione dell’interessato: No.

Conclusione del procedimento con il silenzio assenso dell'amministrazione: No.

Strumenti di tutela: In caso di definizione dell’accertamento con adesione del contributo, l’atto di definizione non è impugnabile da parte del contribuente stesso.

Modalità per attivare il potere sostitutivo in caso di inerzia: Tramite Pec al titolare del potere sostitutivo, allegando documento d’identità ai sensi del D.L. n.9/2012.

Chi contattare

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
90 gg. dal ricevimento dell'istanza (Regolamento comunale applicazione accertamento con adesione)

Costi per l'utenza

Nessun costo.

Regolamenti per il procedimento

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 218/1997
  • 'Regolamento Comunale per l'Applicazione dell'Accertamento con Adesione ai Tributi Comunali' - approvato con Deliberazione C.C. 36/2004

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: n.d.
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Recapiti e contatti
Piazza V. Gabriotti, 1 - 06012 Città di Castello (PG)
PEC comune.cittadicastello@postacert.umbria.it
Centralino +39 075 85291
P. IVA 00372420547
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