Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Rilascio/aggiornamento Tessere Elettorali.

Responsabile di procedimento: Salacchi Daniela
Responsabile di provvedimento: Salacchi Daniela

Uffici responsabili

Servizio Elettorale

Descrizione

La tessera elettorale è il documento che permette - unitamente ad un valido documento d’ identità - l'esercizio del diritto di voto, attestando la regolare iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del comune di residenza. Essa contiene, oltre ai dati anagrafici dell'elettore, l'indicazione della sezione elettorale di appartenenza, della sede di votazione dove recarsi per esercitare il diritto di voto e l'indicazione dei collegi elettorali di appartenenza. La tessera elettorale reca inoltre diciotto spazi destinati all'apposizione del timbro da parte del Presidente del seggio elettorale all'atto della votazione.
E' un documento permanente e dovrà essere conservato con cura per poter esercitare il diritto di voto in occasioni di ogni elezione o referendum. (L.120/1999 art. 13 - D.P.R. del 08/09/2000 n.299)

La tessera elettorale viene stampata al momento dell’iscrizione nelle liste elettorali del Comune e viene notificata direttamente al domicilio dell'elettore ed è valida fino all’esaurimento dei diciotto spazi destinati all’apposizione del timbro da parte del Presidente del Seggio Elettorale. All’esaurimento dei predetti spazi, a seguito di domanda dell’interessato, si procede al rinnovo della tessera. In caso di trasferimento della residenza in altro Comune, la tessera dovrà essere consegnata al Comune di nuova residenza, ricevendone in cambio una nuova.
In caso di variazione dei dati riportati (cambio di indirizzo all'interno del Comune) i relativi aggiornamenti saranno inviati per posta su etichetta adesiva direttamente al domicilio dell'elettore.
In caso di smarrimento  l'elettore potrà richiederne un duplicato presso l'Ufficio Elettorale.
In caso di deterioramento, con conseguente inutilizzabilità, verrà rilasciato un duplicato della tessera previa domanda e consegna dell'originale deteriorato. 

Chi contattare

Personale da contattare: Porricelli Tea

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
Secondo i tempi stabiliti per legge

Costi per l'utenza

Nessun costo.

Modulistica per il procedimento

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: n.d.
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Recapiti e contatti
Piazza V. Gabriotti, 1 - 06012 Città di Castello (PG)
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Centralino +39 075 85291
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