Termine di conclusione
Costi per l'utenza
Nessun costo.
Modulistica per il procedimento
Riferimenti normativi
- L. 287/1951
- Circolare Ministero di Grazia e Giustizia n. 152191/19 del 07/05/1951
L'Albo dei Giudici Popolari è l'elenco delle persone qualificate a ricoprire le funzioni di Giudice Popolare presso la Corte d'Assise di primo e secondo grado. E' costituito dai nomi dei cittadini che sono in possesso dei requisiti dalla legge e che hanno presentato apposita domanda. (L. 10 aprile 1951, n. 287 - Circolare Min. Grazia e Giustizia 07 maggio 1951, n. 152191/19).
I Giudici Popolari sono componenti della Corte di Assise e della Corte d'Assise d'Appello. Per ogni Corte sono previsti n° 6 Giudici Popolari. L'Ufficio di Giudice Popolare è obbligatorio.
I Giudici Popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
I Giudici Popolari di Corte di Assise d'Appello, oltre ai requisiti di cui sopra, devono essere in possesso almeno del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.
I Giudici Popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise d'Appello ricoprono tale incarico il tempo della sessione in cui prestano servizio effettivo, sono parificati rispettivamente ai giudici di grado sesto ed ai consiglieri di Corte d'Appello nell'ordine delle precedenze nelle funzioni e cerimonie pubbliche.
Non possono assumere l'Ufficio di Giudice Popolare:
L'iscrizione nell'Albo dei Giudici Popolari permane fino al compimento del 65° anno di età, rimane valida fino a quando l'iscritto non ne chieda la cancellazione o può essere revocata per la perdita dei requisiti prescritti dalla Legge (condanna penale).
La domanda, in carta semplice, indirizzata al Sindaco del Comune di Città di Castello, può essere presentata dal 2 Maggio al 31 Luglio degli anni dispari.
Nessun costo.