Termine di conclusione
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Qualora l’amministrazione rifiuti, totalmente o parzialmente, l’accesso civico, oppure non rispetti il termine di trenta giorni per provvedere in merito alla domanda, il richiedente può presentare “domanda di riesame” al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro venti giorni. Se l’accesso civico è stato negato, o differito, per tutelare l’interesse privato alla “protezione dei dati personali, il responsabile anticorruzione deve acquisire un preventivo parere del Garante per la protezione dei dati personali che si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. Il termine per l’adozione del provvedimento finale da parte del responsabile anticorruzione rimane sospeso fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.
Contro la prima decisione dell’amministrazione di rifiuto e differimento e in caso di domanda di riesame, contro la decisione del Responsbile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può sempre rivolgersi al tribunale amministrativo regionale.
I rimedi previsti per il richiedente sono esercitabili anche dal controinterssato nel caso di accompagnamento.
Come presentare l’istanza: utilizzare l’apposito modulo e inviarlo:
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