Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Redazione (iscrizione) di Atti di Stato Civile (Nascita/Morte).

Uffici responsabili

Servizio Stato Civile

Descrizione

La dichiarazione di nascita può essere resa da uno dei genitori (se coniugati, da entrambi se NON coniugati), da un procuratore speciale, dal medico, dall’ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l’eventuale volontà della madre che non voglia essere nominata:

- entro 3 giorni dalla nascita, alla Direzione Sanitaria dell’ospedale o casa di cura in cui è avvenuto l’evento; in questo caso la dichiarazione sarà trasmessa dal direttore sanitario all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza della madre;

entro 10 giorni dalla nascita, all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune nel cui territorio è avvenuta la nascita, (in questo caso una copia dell’atto verrà inviata al Comune di residenza della madre), oppure all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune nel cui territorio i genitori hanno la residenza; nel caso in cui i genitori risiedano in Comuni diversi, la dichiarazione può essere resa, secondo il preventivo accordo fra loro, in uno dei due Comuni, ma l’iscrizione anagrafica sarà sempre presso il Comune di residenza della madre; nel caso in cui la madre, cittadina straniera, sia residente all’estero è possibile iscrivere il neonato presso la residenza del padre compilando un’apposita istanza all'Ufficio Anagrafe al momento della denuncia di nascita.

Ai fini della formazione dell’atto di nascita, se i genitori sono coniugati è sufficiente che la dichiarazione sia resa da uno dei due munito di documento di riconoscimento e dell’originale dell’attestazione di nascita rilasciata da chi ha assistito al parto; se i genitori non sono coniugati, è necessaria la presenza di entrambi, presentando i documenti sopra indicati.

Il nome da imporsi al bambino deve corrispondere al sesso e può essere costituito da un solo nome o da più nomi, anche separati, non superiori a tre; nel caso in cui siano imposti due o piu’ nomi separati dalla virgola, ciò comporterà che i nomi posti dopo tale segno non compariranno nelle certificazioni e nei documenti identificativi della persona.

Al cittadino italiano riconosciuto dal padre in fase di dichiarazione di nascita, deve essere attribuito il cognome paterno, anche se il padre è straniero e la cittadinanza deriva al minore dalla madre.

Il bambino assume il cognome della madre se questa è l’unico genitore che lo riconosce al momento della nascita.

Il cognome del cittadino straniero nato in Italia è regolato dalla Legge dello Stato a cui appartiene il soggetto ai sensi dell’art. 24, comma 1 della Legge 218/1995.

 

Dichiarazione di MORTE

La dichiarazione di morte deve essere resa non oltre le 24 ore dal decesso all'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuto l'evento e precisamente:

- se il decesso è avvenuto in ospedale, casa di cura o riposo, ecc.., l’avviso di morte compete al Direttore della struttura o ad un suo delegato;

- se la morte è avvenuta in abitazione, locale pubblico, pubblica via la denuncia viene fatta da persona informata del decesso (nella maggioranza dei casi quando il cittadino si rivolge ad una impresa di onoranze funebri, questa provvede anche alla denuncia di morte e a tutto ciò che necessita per il seppellimento).

In entrambi i casi, oltre all'avviso di morte, è necessario presentare all'Ufficio di Stato Civile anche il certificato necroscopico redatto dal personale sanitario incaricato per questa funzione specifica.

L'Ufficiale dello Stato Civile accoglie le dichiarazioni di morte avvenute nel territorio comunale, redige l'atto di morte, rilascia l'autorizzazione al seppellimento, provvede all'annotazione dell'atto stesso su quello di nascita del defunto, informa l'Ufficio Anagrafe per i dovuti aggiornamenti (se il defunto è residente in altro Comune, l'Ufficiale di Stato Civile provvede a trasmettere copia dell'atto di morte al Comune di residenza).
L'Ufficiale di Stato Civile provvede anche alla trascrizione degli atti di morte provenienti dall'estero o da altri Comuni riguardanti cittadini residenti e ne informa l'Ufficio Anagrafe.

Quando dal certificato necroscopico risultano segni o indizi di morte violenta o vi è ragione di sospettarla per altre circostanze, l'Ufficiale di Stato Civile, deve attendere disposizioni dell'Autorità Giudiziaria prima di redigere l'atto e rilasciare l'autorizzazione al seppellimento.

Chi contattare

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: si
In tempo reale

Costi per l'utenza

Nessun costo.

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: n.d.
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