
Termine di conclusione
Costi per l'utenza
Nessun costo.
La copia integrale di un atto di Stato Civile (nascita, morte, matrimonio) è una fotocopia dell’atto contenente tutte le annotazioni ivi riportate.
Possono essere rilasciate dall’Ufficiale di Stato Civile soltanto quando ne è fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non è vietato dalla legge (art. 107 del D.P.R. 396/2000).
Può essere richiesta se l’atto è registrato presso il Comune e cioè:
La copia integrale vale sei mesi dalla data del rilascio e per poterla richiedere e necessario un documento d’identità e la compilazione di un’apposita richiesta.
Chi può chiedere la copia integrale.
Il rilascio di copie integrali di atti di Stato Civile è consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante.
N.B.: le Pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di acquisire d’ufficio le copie integrali degli atti occorrenti per procedimenti di cambiamento di stato civile e per motivi inerenti alle proprie finalità istituzionali quindi, in linea di massima, il documento potrà essere richiesto dal cittadino soltanto nei rapporti tra i privati o nell’ambito dell’attività giudiziaria, motivando per iscritto e specificatamente l’interesse al rilascio e sempre che non sussistano divieti di legge.
Qualora le copie integrali vengano ritirate da persona diversa dal richiedente, occorre presentare una delega con allegato il documento d’identità del richiedente delegante.
Nessun costo.