E’ una procedura di riconoscimento della cittadinanza italiana che riguarda tutti quei soggetti stranieri discendenti di un cittadino italiano, nati in uno stato che li ritiene propri cittadini per il solo fatto di essere nati nel proprio territorio, secondo quanto disposto dalla Circolare Ministero dell’Interno K 28.1 dell’08/04/1999 dalla legge n° 91/1992 La procedura è così volta ad accertare se in capo al medesimo soggetto si possa rinvenire la doppia cittadinanza:
1. cittadinanza italiana, in quanto discendenti di cittadino italiano. L’ordinamento italiano, infatti, applica prevalentemente un criterio attributivo della cittadinanza (cd. Iure sanguinis), in base al quale è cittadino italiano il figlio di genitori italiani. Questo un automatismo si verifica al momento della formazione dell’atto di nascita per cui è italiano iure sanguinis il figlio, se il padre o la madre o entrambi risultano essere cittadini italiani, ovunque sia avvenuta la nascita.
2. cittadinanza dello stato di nascita, in quanto nati in uno stato che applica il criterio dello iure loci. Secondo tale criterio è cittadino di un determinato Stato chi nasce sul territorio di quello stato indipendentemente dalla cittadinanza posseduta dai genitori.
La competenza ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana è, in Italia, del Sindaco del Comune dove l’interessato ha stabilito la residenza.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana in oggetto, può essere effettuato anche dalla rappresentanza consolare italiana competente, in relazione alla località straniera di residenza dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana. In questo caso l’istanza dovrà essere indirizzata al console italiano competente.
Ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è necessario che i discendenti dell’avo italiano, compreso il richiedente, non abbiano mai perso la cittadinanza italiana.
L’interessato al riconoscimento deve richiedere innanzitutto l’iscrizione nell’anagrafe del comune di effettiva dimora. L’iscrizione in anagrafe segue le modalità previste per l’iscrizione in anagrafe degli stranieri quindi, a tal fine, è richiesta l’esibizione del passaporto e del permesso di soggiorno, oppure, secondo quanto previsto dalla Circolare n° 32 del 13/06/07, non è necessario il permesso di soggiorno, ma occorre una dichiarazione di presenza: gli stranieri che non provengono da Paesi dell’area Schengen formulano la dichiarazione di presenza all’Autorità di frontiera, al momento dell’ingresso, mentre gli stranieri che provengono dell’area Schengen dichiarano la propria presenza al Questore, entro otto giorni dall’ingresso.
Successivamente lo straniero regolarmente iscritto in Anagrafe presenta una domanda al Sindaco corredata di idonea documentazione che dimostri il possesso della cittadinanza italiana e precisamente:
- estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal Comune italiano di nascita
- atti di nascita tradotti e legalizzati, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello del richiedente
- atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, tradotto e legalizzato se formato all’estero
- atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori del richiedente
- certificato rilasciato dalle competenti autorità dello Stato estero di emigrazione, attestante che l’avo italiano non ha mai acquistato la cittadinanza dello stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente interessato.
L'Ufficiale dello Stato Civile acquisisce dalla competente autorità consolare italiana il certificato attestante che né gli ascendenti in linea retta né il richiedente hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana e, successivamente, chiude il procedimento attestando il possesso della cittadinanza italiana e trascrive gli atti di stato civile riguardanti la persona alla quale è stata riconosciuta la cittadinanza.
Precisazioni sulla discendenza per via materna
La discendenza può avvenire anche per via materna ma la donna trasmette la cittadinanza italiana solo ai figli nati dopo il 1 gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione.
Figli minori.
I figli minori, per effetto del riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana del genitore, diventano automaticamente cittadini italiani dalla nascita e non è necessario che il figlio minore sia presente sul territorio italiano. A seguito della trascrizione dell'atto di nascita su richiesta del genitore, infatti, seguirà l'iscrizione in Anagrafe o in Aire, a seconda che il minore dimori nel Comune o all'estero.
INFORMAZIONI SUGLI ATTI DA PRODURRE.
Gli atti (originali) formati all’estero da autorità straniere, devono essere:
- legalizzati dall’autorità diplomatica italiana competente
- tradotti in lingua italiana
- la traduzione deve essere certificata conforme al testo straniero dall’autorità diplomatica italiana competente, oppure da un traduttore in Italia che con giuramento innanzi alla Cancelleria del Tribunale (asseverazione) abbia reso la propria traduzione ufficiale.