Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

S.C.I.A. - Commercio di Vicinato e Media Struttura di tipo M1

Responsabile di procedimento: Boncompagni Angiolo
Responsabile di provvedimento: Baldacci Lucio
Responsabile sostitutivo: Decenti Bruno

Descrizione

Commercio al dettaglio su area privata in sede fissa

Per commercio al dettaglio si intende l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.

Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.

  •  Esercizi di Vicinato  superficie di vendita fino a 250 mq)
  •  Medie Strutture di vendita - M1 superficie di vendita compresa tra 251 e 900 mq

Settori Merceologici sono due:
- Alimentare
- Non alimentare

Requisiti Soggettivi
Per svolgere l’attività di vendita è necessario che il titolare, legale rappresentante e altri soggetti: soci, amministratori, sindaci, revisori in caso di Societa’, Associazioni, Organismi Collettivi, (vedi allegato A del modello SCIA) posseggano i requisiti di onorabilità.
Per la vendita dei prodotti alimentari il titolare o preposto (vedi allegato B modello SCIA) devono possedere gli specifici requisiti professionali. 

Requisiti del locale
I locali in cui si svolge l’attività di commercio al dettaglio devono possedere i requisiti edilizi e urbanistici, di destinazione d’uso a negozio, igienico-sanitari in caso di vendita settore alimentare e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Prevenzione incendi
Le attività elencate nell’allegato I del D.P.R. 151/2011 sono assoggettate agli obblighi di prevenzione incendi. In particolare tale obbligo riguarda le attività di vendita (al dettaglio e/o ingrosso) svolte in locali con superficie lorda superiore a 400 mq.

Chi contattare

Personale da contattare: Celestini Elisa, Boncompagni Angiolo

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: si
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: si
60 gg. dalla data di presentazione della richiesta

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: n.d.
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Recapiti e contatti
Piazza V. Gabriotti, 1 - 06012 Città di Castello (PG)
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Centralino +39 075 85291
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