Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Sala Giochi Inizio attività, trasferimento di sede, sub ingresso, cessazione.

Responsabile di procedimento: Boncompagni Angiolo
Responsabile di provvedimento: Baldacci Lucio
Responsabile sostitutivo: Decenti Bruno

Descrizione

Sale Giochi

Le sale giochi sono esercizi pubblici allestiti specificamente per il gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento e intrattenimento con vincita in denaro di cui all’art. 110, comma 6, lett. a) del T.U.L.P.S. n. 773/1931 (c.d. “New Slot”), di apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all’art. 110, comma 7 del T.U.L.P.S. (biliardi, calciobalilla, videogiochi, freccette elettroniche, ecc…) e altri giochi leciti quali ad esempio le carte, i giochi da tavolo e simili.  

Esercizio dell’attività

L’esercizio delle sale giochi è soggetto ad autorizzazione comunale ai sensi dell'art. 86 del Tulps, da parte del Comune dove sono situati i locali. L’autorizzazione è necessaria per l’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento della superficie dei locali, il mutamento della titolarità della sala giochi, la variazione del numero e della tipologia degli apparecchi da gioco. La sostituzione di un apparecchio da gioco nell’ambito della stessa tipologia non è soggetta ad alcun adempimento amministrativo, a condizione che l’apparecchio sia conforme alle vigenti disposizioni di legge.  La cessazione dell’attività deve essere comunicata al Comune.  

E’ ammessa la rappresentanza nella gestione dell’attività da parte di soggetto che abbia i requisiti previsti e che, a tal fine, deve risultare autorizzato.

L’autorizzazione ha carattere permanente, salvo revoca nelle ipotesi previste e si riferisce esclusivamente al soggetto e ai locali in essa indicati. 

Nelle sale giochi possono essere installati anche apparecchi da gioco con vincita in denaro di cui all’art. 110, comma 6, lett. b) del T.U.L.P.S.  (c.d. VLT) previa licenza del Questore.

L’installazione degli apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S. deve avvenire nel rispetto dei limiti numerici previsti dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze - AAMS del 27 luglio 2011. Per ciascun apparecchio deve essere riservata una superficie di ingombro pari ad almeno 2 mq., da moltiplicare in base al numero delle postazioni. L’’installazione degli apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S. deve avvenire nel rispetto dei limiti numerici previsti dalla Determinazione Direttoriale 172999/RU - AAMS del 01 giugno 2021.  

Requisiti per l’esercizio dell’attività

  • requisiti soggettivi: requisiti di cui agli artt. 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S., requisiti previsti dall’art. 30, comma 1 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modifiche, con legge 19 dicembre 2019, n. 157 e requisiti previsti dalla normativa antimafia (art. 67 del D. lgs n. 159/2011 e s.m.i.).
  • requisiti oggettivi: il locale sede dell’attività devono essere conformi alle vigenti norme in materia edilizia, urbanistica e di destinazione d’uso, in materia igienicosanitaria, di di tutela dall’inquinamento acustico, di prevenzione incendi in caso di capienza superiore a 100 persone o di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq. La destinazione d’uso ammessa è quella commerciale (negozio). I locali, inoltre, devono essere sorvegliabili, secondo i criteri previsti nel D.M. 17 dicembre 1992, n. 564, come modificato dal D.M. 5 agosto 1994, n. 534 per la sorvegliabilità negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Localizzazione delle sale giochi

• Ai sensi della L.R. n. 21/2014 e s.m.i. e del vigente regolamento comunale per i giochi leciti è vietato aprire o trasferire sale giochi con presenza di apparecchi da gioco con vincita in denaro di cui all’art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.  in locali che si trovino ad una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili di seguito indicati (la distanza è misurata sul percorso pedonale più breve tra l’ingresso principale della sala giochi e l’ingresso principale del luogo sensibile considerato, nel rispetto del Codice della Strada):

  1. istituti scolastici di ogni ordine e grado (scuole primarie e scuole secondarie di primo e di secondo grado);
  2. strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario (ospedali, cliniche, case di cura, centri di recupero,  strutture residenziali socio sanitarie per minorenni di cui al Titolo VI del R.R. 4 dicembre 2017, n. 7, strutture residenziali e semiresidenziali per persone anziane autosufficienti di cui al Titolo II del R.R. 7 novembre 2012, n. 16 e alla D.G.R. n. 199/2014, strutture residenziali per persone adulte in situazioni di disagio e marginalità sociale di cui all’art. 2 del R.R. 10 novembre 2014, n. 4);
  3. luoghi di culto;
  4. centri socio ricreativi e sportivi;
  5. centri di aggregazione giovanile e altre strutture frequentate principalmente da giovani (luoghi gestiti da associazioni di qualsiasi tipo e per qualsiasi finalità (sportiva, ludica, sociale, religiosa) frequentati in maniera prevalente da soggetti con età inferiore ai 18 anni, strutture residenziali socio-educative per minorenni di cui al Titolo V^ del R.R. 4 dicembre 2017);

Attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno delle sale giochi  

Presso le sale giochi è consentita, previa S.C.I.A. da presentare al Comune ai sensi dell’art. 67, c. 2 del D.lgs n. 59/2010, l’attività complementare di somministrazione di alimenti e bevande, alle seguenti condizioni:  la superficie di somministrazione non deve superare un quarto della superficie utile dei locali, l’attività di somministrazione deve essere svolta unicamente negli orari stabiliti per l’erogazione del gioco, l’accesso all’area di somministrazione deve avvenire dal medesimo ingresso di accesso alla sala giochi e l’area di somministrazione non deve essere situata immediatamente dopo aver varcato l’ingresso nel locale, nell’insegna di esercizio deve risultare chiaramente la destinazione principale dell’attività di gioco e l’eventuale riferimento all’attività di somministrazione  non deve risultare autonomo rispetto all’attività di gioco.

Principali prescrizioni di esercizio

  1. E’ vietato installare ed usare apparecchi per il gioco di azzardo.
  2. E’ vietato l’uso di apparecchi e congegni di cui all’art. 110, comma 6 del TULPS ai minori di anni 18. Sono vietati, altresì, ai minori di anni 18 l’ingresso e la permanenza nelle aree ove sono installati i suddetti apparecchi. Il gestore della sala giochi è tenuto ad assicurare il rispetto del divieto anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido.
  3. E’ vietato l’uso degli altri apparecchi e congegni da gioco ai minori di anni 16.
  4. Gli apparecchi da gioco devono rispondere ai requisiti di legge e alle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici nonché alle prescrizioni impartite dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
  5. Gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 del TULPS devono essere collocati in aree separate della sala, perimetrate e segnalate.
  6. Nei locali devono essere esposti in luogo ben visibile al pubblico: 1) la tabella dei giochi proibiti predisposta dal Questore e vidimata dal Comune 2) l’autorizzazione per la sala giochi 3) i regolamenti e le tabelle delle tariffe di ciascun gioco 4) un cartello recante i divieti relativi all’utilizzo di apparecchi da gioco. Il divieto di utilizzo degli apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. deve essere segnalato anche all’esterno di ciascun apparecchio o chiaramente visibile nel video dell’apparecchio stesso prima dell’avvio di ogni singola partita.

La tabella dei giochi proibiti può essere ritirata presso l’Ufficio Commercio-Polizia Amministrativa del comune di Città di Castello ubicato In Via S. Antonio, 1  negli orari di apertura al pubblico.

  1. All’ingresso e all’interno delle sale giochi, inoltre, deve essere esposto il materiale informativo sui rischi correlati al gioco d’azzardo e sui servizi di assistenza alle persone con patologie correlate al gioco d’azzardo patologico, predisposto dalla Regione Umbria in collaborazione con la U.S.L. Umbria, secondo le modalità indicate nell’Allegato “A” alla deliberazione della G.R. n. 347 del 16 aprile 2018.  Il materiale informativo può essere reperito, in forma cartacea, fino ad esaurimento delle scorte presso i servizi sanitari delle Aziende USL dedicati al trattamento del gioco d’azzardo patologico e presso le Associazioni di categoria, oppure può essere scaricata dai siti delle Aziende USL o dal sito istituzionale della regione Umbria - link:

 http://www.regione.umbria.it/salute/dipendenze/numero-verde-gioco-d-azzardo-patologico

  1. I gestori delle sale giochi in cui sono installati apparecchi da gioco con vincite in denaro di cui all’art. 110, comma 6 del TULPS e il personale ivi operante devono obbligatoriamente partecipare ai corsi di formazione finalizzati alla conoscenza e alla prevenzione dei rischi connessi al gioco d’azzardo patologico e alla conoscenza generale della normativa in materia di gioco lecito. In proposito si rimanda a quanto stabilito nell’Allegato “A” della deliberazione della Giunta Regionale n. 1159 del 10 ottobre 2016.
  2. In caso di installazione di apparecchi di cui all’art.  110, comma 6 del T.U.L.P.S., è necessario, ai fini dell’effettivo esercizio dell’attività, iscriversi nell’Elenco dei soggetti che svolgono attività in materia di apparecchi da intrattenimento (RIES) presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Chi contattare

Personale da contattare: Robellini Carlo, Mesce Elena

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: si
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: si
60 gg. dalla data di presentazione della richiesta

Riferimenti normativi

  • Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773,  e s.m.i. (in particolare artt. 86 e 110) e relativo regolamento di esecuzione, di cui al R.D. . 6 maggio 1940, n. 635, e s.m.i. ;
  • art.19 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 “Attuazione della delega  di cui all’art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382” (art. 19);
  • L.R. 21 novembre 2014, n. 21 “Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d’azzardo patologico“;
  • D.G.R. n. 1159 del 10/10/2016 “Disposizioni inerenti le modalità di formazione dei gestori e del personale delle sale da gioco e dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito, in applicazione della legge regionale 21 novembre 2014, n. 21, articolo 7, comma 2”;
  • D.G.R. n. 347 del 16 aprile 2018 “L.R. 21 novembre 2014, n. 21 e s.m.i.. Linee di indirizzo regionali riguardanti i materiali informativi sui rischi correlati al gioco d’azzardo da esporre obbligatoriamente presso gli esercizi con offerta di giochi d’azzardo leciti in applicazione del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158. Disciplinare concernente le modalità di rilascio ed utilizzo  del marchio regionale “Umbria non Slot””, come modificata dalla D.G.R.  n. 944 del 03/09/2018;

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: 2014
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Recapiti e contatti
Piazza V. Gabriotti, 1 - 06012 Città di Castello (PG)
PEC comune.cittadicastello@postacert.umbria.it
Centralino +39 075 85291
P. IVA 00372420547
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