Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Autorizzazione al funzionamento dei servizi socio-educativi a carattere residenziale e semiresidenziale per minorenni

Responsabile di procedimento: Donati Sarti Maria Cristina
Responsabile di provvedimento: Zerbato Giuliana
Responsabile sostitutivo: Decenti Bruno

Uffici responsabili

Ufficio di Piano

Descrizione

L'autorizzazione al funzionamento dei servizi socio-educativi a ciclo residenziale e semiresidenziale per minorenni, è subordinata al possesso dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente che trovano immediata applicazione sia nel caso di realizzazione di nuovi servizi sia nel caso di servizi già autorizzati ai sensi del RR 8/2005.

Il possesso dei requisiti per il rilascio dell’autorizzazione stabiliti dal Reg. Reg. 4 dicembre 2017 n.7 (Disciplina in materia di servizi residenziali per minorenni) come modificato e integrato dal Reg. Reg. 13 dicembre 2018 n.12, è verificato dal Gruppo tecnico di valutazione territorialmente competente anche mediante sopralluogo presso la struttura.

Il soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento di servizi socio-educativi a ciclo residenziale e semiresidenziale per minorenni ubicati nei Comuni della ZS 1 (Citerna, Città di Castello, Lisciano Niccone, M.S.M. Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino e Umbertide) è il Comune di Città di Castello in qualità di comune capofila, previo parere obbligatorio del Gruppo tecnico di valutazione. 

Le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono disciplinate dal Titolo VII del Reg. Reg.n. 7/2017.

La domanda di autorizzazione al funzionamento deve essere presentata dal legale rappresentante del soggetto gestore su apposito modello corredato dai relativi allegati come elencati dall’ art.34, comma 3, del RR 7/17, specificando la tipologia della struttura/servizio come individuato in base all’art.19, comma 1 dello stesso regolamento:

  1. Comunità familiare o casa famiglia di cui all’articolo 21
  2. Comunità educativa di cui all’articolo 22
  3. Comunità di pronta accoglienza di cui all’articolo 23
  4. Comunità bambini con genitore di cui all’articolo 24
  5. Gruppo appartamento di cui all’articolo 25
  6. Casa famiglia a utenza mista e complementare di cui all’articolo 26
  7. Servizio a ciclo semiresidenziale di cui all’articolo 27
  8. Servizio progetto Ponte di cui all’articolo 28
  9. Progetti sperimentali di cui all’articolo 29

La domanda di autorizzazione per i servizi residenziali e semiresidenziali socio-educativi per minorenni individuati dall’art. 19 del R.R. n. 7/2017 - è presentata dal soggetto gestore su apposito modello Allegato A  e corredata dai relativi Allegati dal n. 1 al n. 6.

Ai sensi dell’art. 35, comma 3, del R.R. n. 7/2017, l’autorizzazione al funzionamento ha una validità di tre anni, trascorsi i quali è necessario il rilascio di una nuova autorizzazione.

In caso di variazione temporanea di uno o più elementi che hanno determinato il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento, il soggetto gestore, entro 5 giorni dall’intervenuta variazione, è tenuto a darne comunicazione al Comune di Città di Castello che ha rilasciato l’autorizzazione al funzionamento.

Ogni variazione stabile, che si protrae oltre i 60 giorni, di uno o più elementi che hanno determinato il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune di Città di Castello.

Chi contattare

Personale da contattare: Donati Sarti Maria Cristina

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
90 gg. dalla data di presentazione della domanda

Costi per l'utenza

La richiesta di autorizzazione è soggetta all'imposta di bollo, se dovuta.

Riferimenti normativi

DGR 692/2018: Articolo 18 del Regolamento regionale 7/2017. Determinazione delle rette, dei limiti minimo e massimo delle ....
  • L. 328/2000
  • Regolamento Regionale n. 8 del 19/12/2005 - Artt. 19, 20 e 21
  • 'Regolamento comunale per la disciplina in materia di autorizzazione al funzionamento della strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale per soggetti in età minore' - approvato con Deliberazione C.C. 50 del 29/06/2007 Artt. 5 e 6
  • L.R. 26/2009

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: n.d.
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