L'autorizzazione al funzionamento dei servizi socio-educativi a ciclo residenziale e semiresidenziale per minorenni, è subordinata al possesso dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente che trovano immediata applicazione sia nel caso di realizzazione di nuovi servizi sia nel caso di servizi già autorizzati ai sensi del RR 8/2005.
Il possesso dei requisiti per il rilascio dell’autorizzazione stabiliti dal Reg. Reg. 4 dicembre 2017 n.7 (Disciplina in materia di servizi residenziali per minorenni) come modificato e integrato dal Reg. Reg. 13 dicembre 2018 n.12, è verificato dal Gruppo tecnico di valutazione territorialmente competente anche mediante sopralluogo presso la struttura.
Il soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento di servizi socio-educativi a ciclo residenziale e semiresidenziale per minorenni ubicati nei Comuni della ZS 1 (Citerna, Città di Castello, Lisciano Niccone, M.S.M. Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino e Umbertide) è il Comune di Città di Castello in qualità di comune capofila, previo parere obbligatorio del Gruppo tecnico di valutazione.
Le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono disciplinate dal Titolo VII del Reg. Reg.n. 7/2017.
La domanda di autorizzazione al funzionamento deve essere presentata dal legale rappresentante del soggetto gestore su apposito modello corredato dai relativi allegati come elencati dall’ art.34, comma 3, del RR 7/17, specificando la tipologia della struttura/servizio come individuato in base all’art.19, comma 1 dello stesso regolamento:
- Comunità familiare o casa famiglia di cui all’articolo 21
- Comunità educativa di cui all’articolo 22
- Comunità di pronta accoglienza di cui all’articolo 23
- Comunità bambini con genitore di cui all’articolo 24
- Gruppo appartamento di cui all’articolo 25
- Casa famiglia a utenza mista e complementare di cui all’articolo 26
- Servizio a ciclo semiresidenziale di cui all’articolo 27
- Servizio progetto Ponte di cui all’articolo 28
- Progetti sperimentali di cui all’articolo 29
La domanda di autorizzazione per i servizi residenziali e semiresidenziali socio-educativi per minorenni individuati dall’art. 19 del R.R. n. 7/2017 - è presentata dal soggetto gestore su apposito modello Allegato A e corredata dai relativi Allegati dal n. 1 al n. 6.
Ai sensi dell’art. 35, comma 3, del R.R. n. 7/2017, l’autorizzazione al funzionamento ha una validità di tre anni, trascorsi i quali è necessario il rilascio di una nuova autorizzazione.
In caso di variazione temporanea di uno o più elementi che hanno determinato il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento, il soggetto gestore, entro 5 giorni dall’intervenuta variazione, è tenuto a darne comunicazione al Comune di Città di Castello che ha rilasciato l’autorizzazione al funzionamento.
Ogni variazione stabile, che si protrae oltre i 60 giorni, di uno o più elementi che hanno determinato il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune di Città di Castello.