Atti generali
Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.
41 - REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE IRPEF
Approvato con Deliberazione di C.C. n° 27 del 23.03.2007
Modificato con Deliberazione di C.C. n° 61 del 03/09/2012
Modificato con Deliberazione di C.C. n° 23 del 28/04/2014
Modificato con Deliberazione di C.C. n° 46 del 27/07/2015
Modificato con Deliberazione di C.C. n° 32 del 28/03/2019
Modificato con Deliberazione di C.C. n° 44 del 20/07/2020
Modificato con Deliberazione di C.C. n° 33 del 21/04/2022
Allegati

(Pubblicato il 08/06/2022 - Aggiornato il 08/06/2022 - 73 kb - pdf)