Sono considerati hobbisti, ai sensi dell’art. 44 della l.r. 10/2014 - Testo unico in materia di commercio, i soggetti che vendono, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore che non superino il prezzo unitario di 250,00 euro.
Per esercitare l’attività di hobbista l’operatore non professionale deve essere munito di un tesserino di riconoscimento. Il tesserino ha validità annuale, previa vidimazione del Comune che lo ha rilasciato, per un massimo di cinque anni.
Per ottenere il rilascio del tesserino l’operatore fa istanza al Comune dove intende avviare l’attività. L’istanza deve contenere:
a) dati anagrafici, residenza, recapito telefonico e codice fiscale o partita IVA del richiedente;
b) dichiarazione della qualità di operatore non professionale;
c) indicazione della merceologia trattata in conformità alla specializzazione merceologica;
d) fotografia;
e) dichiarazione del possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71 comma 1 del d.lgs. n. 59/2010.
Il Comune rilascia il tesserino entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza.
Al termine dei cinque anni di validità del tesserino, l’operatore lo deve restituire al Comune che lo ha rilasciato e per poterne ottenere il rinnovo si applica quanto previsto dal presente articolato e dalle disposizioni normative richiamate