Modulistica
Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell'art. 69 R.D. 18-6-1931 n. 773 (Pubblico Spettacolo)
Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell'art. 69 R.D. 18-6-1931 n. 773
Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.
- (144) Articolo così modificato dall’ art. 7, comma 8-bis, lett. b), D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112. - (145) Per l’attribuzione ai comuni della funzione prevista dal presente articolo, vedi l’art. 19, primo comma, n. 6), D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Allegati
