Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Rilascio certificazioni di Anagrafe e/o di Stato Civile da registri correnti.

Uffici responsabili

Servizio Anagrafe

Descrizione

Tutte le certificazioni sono rilasciate ai sensi dei DPR 396/2000 - DPR 223/1989 - T.U. 445/2000.

 

I certificati anagrafici e dai registri di Stato Civile, vengono rilasciati:

- su richiesta dell'interessato direttamente allo sportello

- trasmessi per posta, dietro richiesta scritta sull'apposita modulistica presente sul sito, invio all'ufficio della busta preaffrancata per la risposta e dei diritti di segreteria

- rilasciati su supporto cartaceo scansionato e trasmesso via mail e/o PEC, previo invio all'ufficio dei diritti d segreteria.

 

Dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da presentare ad altre pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblico servizio (ad esempio Enel, Umbra Acque, So.Ge.Pu , RAI etc).

 

I cittadini in questo caso devono autocertificare i fatti, stati e qualità personali che li riguardano.

L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati e non necessita di autentica (utilizzare l'apposita modulistica).

Con il DECRETO LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 entrato in vigore il 17/07/2020, l'art. 30-bis ha modificato l’art. 2 del DPR 445/2000, eliminando la dicitura “che vi consentono”.

I privati (banche, assicurazioni, imprese ecc.. ) non hanno più la facoltà ma l’obbligo preciso di applicare le misure di semplificazione documentale accettando le autocertificazioni.

Gli art. 71 e 72 del DPR 445/2000 consentono il controllo riguardo alle dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono, l’amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l’uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.

I certificati anagrafici sono soggetti all'imposta di bollo a meno che non siano previste specifiche esenzioni per il particolare uso al quale tali certificati sono destinati.

  • Certificati esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria/rimborso stampati per:
  • ADOZIONE, AFFIDAMENTO, TUTELA MINORI - art.13, tabella allegato B) DPR 642/1972 e art. 82 L.184/1983
  • SEPARAZIONE / DIVORZIO - art. 19 della legge 74/1987
  • C.T.U. nominato dal Tribunale o dal Pubblico ministero; CURATORE FALLIMENTARE - art. 16, tabella allegato B) DPR 642/1972
  • Certificati esenti dall'imposta di bollo, con pagamento dei diritti di segreteria/rimborso stampati pari a € 0.52 per:
  • INTERDIZIONE, INABILITAZIONE, AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO (certificati da produrre nel procedimento) - art. 13, tabella allegato B) DPR 642/1972 e Circ. MIN. GIUST. prot. M-DG.DAG del 5 febbraio 2007.14803.U
  • ONLUS - art. 27 bis, tabella allegato B) DPR 642/1972
  • PENSIONE ESTERA - art.9, tabella allegato B) DPR 642/1972
  • PROCESSUALE (certificati ad uso notifica atti giudiziari e certificati da produrre nel procedimento) - art.18 DPR 30.5.2002, n. 115 e Circ. Agenzia delle entrate, 14.8.2002, n.70/E
  • SOCIETA' SPORTIVE - art. 8 bis, tabella allegato B) DPR 642/1972
     
  • Certificati in marca da bollo da € 16,00, con pagamento dei diritti di segreteria/rimborso stampati pari a €0,77
  • Certificati rilasciati a privati che non rientrano nel campo delle esenzioni previste e sopra riportate.

 

COME RICHIEDERLO

Allo sportello

Per richiedere i certificati l'interessato deve presentarsi all'Ufficio Certificazioni munito di documento di riconoscimento. Il certificato può essere rilasciato a chiunque, purché a conoscenza dei dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) della persona cui il certificato si riferisce.

 

Per posta

Si può ricevere il certificato anche per posta.

In questo caso occorre spedire la richiesta all’ufficio Anagrafe, Comune di Città di Castello, Via XI Settembre, 41 – 06012 Città di Castello (PG)

Nella richiesta indicare:

il cognome e nome, luogo e la data di nascita dell’intestatario del certificato, nonché l’uso del certificato stesso

allegare:

  • busta preaffrancata per la risposta
  • copia del documento di riconoscimento del richiedente
  • eventuale marca da bollo e diritti di segreteria/rimborso stampati.

Per posta elettronica o Pec

I certificati esenti da imposta di bollo possono essere richiesti telematicamente ai seguenti indirizzi:

PEC: comune.cittadicastello@postacert.umbria.it

MAIL: demografico.certificati@comune.cittadicastello.pg.it

Certificazione on-line

Sul portale del Comune è attivo il servizio di certificazione-on line

https://jcitygov.comune.cittadicastello.pg.it/web/homepage/servizi-demografici

Chi contattare

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
In tempo reale

Costi per l'utenza

I costi delle singole certificazioni sono annualmente codificati da una delibera di Giunta comunale, per il 2014 la delibera 57/2014 consultabile a questo indirizzo web (link a Albo Pretorio).

Modulistica per il procedimento

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: n.d.
Facebook Twitter Linkedin
Recapiti e contatti
Piazza V. Gabriotti, 1 - 06012 Città di Castello (PG)
PEC comune.cittadicastello@postacert.umbria.it
Centralino +39 075 85291
P. IVA 00372420547
Linee guida di design per i servizi web della PA