Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Rilascio Carta Identità CARTACEA a cittadini residenti nel Comune.

Uffici responsabili

Servizio Anagrafe

Descrizione

Gli uffici anagrafici, come da direttive del Ministero dell’Interno - dovranno abbandonare la modalità di emissione della carta d'identità in formato cartaceo salvo i casi di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche. La carta d'identità in formato cartaceo potrà essere rilasciata anche nel caso in cui il cittadino sia iscritto nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE).

La carta di identità è il documento che attesta l'identità della persona.

La carta d'identità equivale, per i soli cittadini italiani, al passaporto ai fini dell'espatrio negli Stati membri dell'Unione Europea e in quelli con i quali sono stati stipulati appositi accordi internazionali.

Il D.L. n. 112 del 25/06/2008 art. 31 ha stabilito che dal 25 giugno 2008 la carta di identità  ha validità di 10 anni.

I documenti d'identità rilasciati o rinnovati dopo l'entrata in vigore del  Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. n. 35 del 4 aprile 2012,  hanno validità fino alla data corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.

Ai cittadini stranieri la carta d'identità viene rilasciata non valida per l'espatrio

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

La carta di identità viene rilasciata dall’Ufficio rilascio Carte Identità al momento della richiesta presentando la documentazione necessaria di seguito indicata

RILASCIO

  •   3 fotografie formato tessera frontali, uguali e recenti, a capo scoperto.

• Se non è mai stata richiesta la carta d’identità e non si possiede nessun altro documento idoneo per l’identificazione (es. passaporto) è necessaria la presenza di due testimoni maggiorenni con un documento di identità valido.

• I cittadini che appartengono a Paesi esterni alla comunità europea devono presentare il passaporto e il permesso di soggiorno valido. Quando il permesso di soggiorno non è più rinnovato dalla Polizia di Stato,  la carta d’identità va riconsegnata allo sportello Anagrafe.

RINNOVO

E’ possibile rinnovare la carta d’identità 180 giorni prima della scadenza (art. 2/10 della legge 127/97). Non è necessario procedere al rilascio di un nuovo documento in caso di variazione dei dati riguardanti la residenza, la professione e lo stato civile. (Circolare Ministero dell’Interno n. 24 del 31/12/1992)

Per il rinnovo è necessario presentare la carta di identità scaduta o in scadenza e tre fotografie formato tessera, uguali, recenti e senza copricapo.

FURTO O SMARRIMENTO

  • 3 fotografie formato tessera frontali, uguali e recenti, a capo scoperto.
  • denuncia di furto o smarrimento, ove sia riportato il numero del documento rubato o smarrito.
     

DETERIORAMENTO

- 3 fotografie formato tessera frontali, uguali e recenti, a capo scoperto.

•  riconsegna del documento deteriorato o quello che ne rimane.

Nel caso sia impossibile l’identificazione è necessario presentare un  altro documento di riconoscimento' in corso di validita' (in alternativa occorre la presenza di due testimoni maggiorenni muniti di valido documento d'identita').

Cittadini minorenni:

 I minori devono essere accompagnati da almeno un genitore, munito di proprio documento di riconoscimento e devono presentare allo sportello:

  • 3 fotografie formato tessera frontali, uguali e recenti, a capo scoperto.
  • eventuale carta d'identità scaduta o deteriorata già rilasciata al minore;

     La sottoscrizione della carta d'identità e del relativo cartellino è effettuata dai minori che abbiano compiuto il dodicesimo anno di età.

    Per ottenere la validità all'espatrio è necessaria la firma di entrambi i genitori o del tutore. In caso di impossibilità di un genitore di recarsi allo sportello, è necessario produrre la dichiarazione di assenso all'espatrio del minore firmata e corredata di copia di un documento d'identità valido.

     In mancanza di tale assenso occorre il nulla osta del Giudice Tutelare.

    Per i minori di anni 14 la carta d'identità valida per l'espatrio può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. L'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio è subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o che venga menzionato, in una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. Tale dichiarazione deve essere convalidata dalla Questura.

    La carta d’identità viene rilasciata anche ai residenti minorenni stranieri, in questo caso il documento viene rilasciato non valido ai fini dell’espatrio.

Il Decreto-Legge n. 70 del 13 maggio 2011, ha soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta di identità, precedentemente fissato in anni quindici, ed è stabilita una validità temporale diversa a seconda dell’età del minore.

Rilascio della carta d’identità ai minori con età inferiore ai 3 anni: la carta d’identità rilasciata ai minori con età inferiore ai tre anni ha una validità di tre anni.

Rilascio della carta d’identità ai minori con età dai 3 ai 18 anni: la carta d’identità rilasciata ai minori con età dai 3 ai 18 anni ha una validità di cinque anni.

N.B. La presenza del minore e' sempre necessaria

Carta d’identità per chi non è residente a Città di Castello

E’ possibile richiedere il rilascio della carta d’identità da parte dei cittadini non residenti nel Comune di Città di Castello, previa acquisizione del nulla-osta da parte del Comune di residenza e solo se gravi e comprovati motivi impediscono il rientro nel proprio Comune.

 

Chi contattare

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: si
In tempo reale

Costi per l'utenza

I costi delle singole certificazioni sono annualmente codificati da una delibera di Giunta comunale, per il 2014 la delibera 57/2014 consultabile a questo indirizzo web (link a Albo Pretorio)

Modulistica per il procedimento

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: n.d.
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Recapiti e contatti
Piazza V. Gabriotti, 1 - 06012 Città di Castello (PG)
PEC comune.cittadicastello@postacert.umbria.it
Centralino +39 075 85291
P. IVA 00372420547
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