Gli uffici anagrafici, come da direttive del Ministero dell’Interno - dovranno abbandonare la modalità di emissione della carta d'identità in formato cartaceo salvo i casi di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche. La carta d'identità in formato cartaceo potrà essere rilasciata anche nel caso in cui il cittadino sia iscritto nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE).
La carta di identità è il documento che attesta l'identità della persona.
La carta d'identità equivale, per i soli cittadini italiani, al passaporto ai fini dell'espatrio negli Stati membri dell'Unione Europea e in quelli con i quali sono stati stipulati appositi accordi internazionali.
Il D.L. n. 112 del 25/06/2008 art. 31 ha stabilito che dal 25 giugno 2008 la carta di identità ha validità di 10 anni.
I documenti d'identità rilasciati o rinnovati dopo l'entrata in vigore del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. n. 35 del 4 aprile 2012, hanno validità fino alla data corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.
Ai cittadini stranieri la carta d'identità viene rilasciata non valida per l'espatrio
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
La carta di identità viene rilasciata dall’Ufficio rilascio Carte Identità al momento della richiesta presentando la documentazione necessaria di seguito indicata
RILASCIO
- 3 fotografie formato tessera frontali, uguali e recenti, a capo scoperto.
• Se non è mai stata richiesta la carta d’identità e non si possiede nessun altro documento idoneo per l’identificazione (es. passaporto) è necessaria la presenza di due testimoni maggiorenni con un documento di identità valido.
• I cittadini che appartengono a Paesi esterni alla comunità europea devono presentare il passaporto e il permesso di soggiorno valido. Quando il permesso di soggiorno non è più rinnovato dalla Polizia di Stato, la carta d’identità va riconsegnata allo sportello Anagrafe.
RINNOVO
E’ possibile rinnovare la carta d’identità 180 giorni prima della scadenza (art. 2/10 della legge 127/97). Non è necessario procedere al rilascio di un nuovo documento in caso di variazione dei dati riguardanti la residenza, la professione e lo stato civile. (Circolare Ministero dell’Interno n. 24 del 31/12/1992)
Per il rinnovo è necessario presentare la carta di identità scaduta o in scadenza e tre fotografie formato tessera, uguali, recenti e senza copricapo.
FURTO O SMARRIMENTO
- 3 fotografie formato tessera frontali, uguali e recenti, a capo scoperto.
- denuncia di furto o smarrimento, ove sia riportato il numero del documento rubato o smarrito.
DETERIORAMENTO
- 3 fotografie formato tessera frontali, uguali e recenti, a capo scoperto.
• riconsegna del documento deteriorato o quello che ne rimane.
Nel caso sia impossibile l’identificazione è necessario presentare un altro documento di riconoscimento' in corso di validita' (in alternativa occorre la presenza di due testimoni maggiorenni muniti di valido documento d'identita').
Cittadini minorenni:
I minori devono essere accompagnati da almeno un genitore, munito di proprio documento di riconoscimento e devono presentare allo sportello:
- 3 fotografie formato tessera frontali, uguali e recenti, a capo scoperto.
- eventuale carta d'identità scaduta o deteriorata già rilasciata al minore;
La sottoscrizione della carta d'identità e del relativo cartellino è effettuata dai minori che abbiano compiuto il dodicesimo anno di età.
Per ottenere la validità all'espatrio è necessaria la firma di entrambi i genitori o del tutore. In caso di impossibilità di un genitore di recarsi allo sportello, è necessario produrre la dichiarazione di assenso all'espatrio del minore firmata e corredata di copia di un documento d'identità valido.
In mancanza di tale assenso occorre il nulla osta del Giudice Tutelare.
Per i minori di anni 14 la carta d'identità valida per l'espatrio può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. L'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio è subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o che venga menzionato, in una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. Tale dichiarazione deve essere convalidata dalla Questura.
La carta d’identità viene rilasciata anche ai residenti minorenni stranieri, in questo caso il documento viene rilasciato non valido ai fini dell’espatrio.
Il Decreto-Legge n. 70 del 13 maggio 2011, ha soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta di identità, precedentemente fissato in anni quindici, ed è stabilita una validità temporale diversa a seconda dell’età del minore.
Rilascio della carta d’identità ai minori con età inferiore ai 3 anni: la carta d’identità rilasciata ai minori con età inferiore ai tre anni ha una validità di tre anni.
Rilascio della carta d’identità ai minori con età dai 3 ai 18 anni: la carta d’identità rilasciata ai minori con età dai 3 ai 18 anni ha una validità di cinque anni.
N.B. La presenza del minore e' sempre necessaria
Carta d’identità per chi non è residente a Città di Castello
E’ possibile richiedere il rilascio della carta d’identità da parte dei cittadini non residenti nel Comune di Città di Castello, previa acquisizione del nulla-osta da parte del Comune di residenza e solo se gravi e comprovati motivi impediscono il rientro nel proprio Comune.