Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Pubblicazioni di matrimonio.

Uffici responsabili

Servizio Stato Civile

Descrizione

Per “pubblicazione di matrimonio” si intende il procedimento con il quale l’Ufficiale dello Stato Civile accerta l’insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio, “pubblicizzando” l’intenzione degli sposi attraverso l’Albo Pretorio on line del Comune.

Il procedimento si divide in tre fasi:

  1. Avvio della pratica di matrimonio: la richiesta della pubblicazione deve essere effettuata da entrambi gli sposi presentandosi personalmente o tramite persona che da essi ha ricevuto l’incarico con procura speciale, all’Ufficio di Stato Civile dove verranno rese le dichiarazioni prescritte e firmato l’apposito verbale. Se gli sposi intendono contrarre matrimonio concordatario valido agli effetti civili, devono essere muniti della richiesta del Parroco/Ministro di culto (alla richiesta del Ministro di Culto deve essere allegata l’attestazione della nomina da parte del Ministero degli Interni italiano). La richiesta di pubblicazione è resa dagli sposi senza la presenza di testimoni.
  2. Istruttoria: la documentazione necessaria a comprovare l’esattezza delle dichiarazioni rese dagli sposi è acquisita d’ufficio presso i comuni di nascita e residenza.
  3. Esposizione delle pubblicazioni: completata l’acquisizione della documentazione necessaria, l’Ufficiale dello Stato Civile provvede a trasmettere la pubblicazione all’Albo Pretorio on line. La pubblicazione sarà visibile on-line accedendo al sito: www.cdcnet.net. L’Ufficiale dello Stato Civile richiederà analoga procedura al Comune di residenza dello/a sposo/a se diverso. Le pubblicazioni devono rimanere pubblicate, nei siti internet dei Comuni di residenza di entrambi gli sposi, per almeno 8 giorni interi e consecutivi.

Il matrimonio deve essere celebrato entro i 180 giorni successivi alla pubblicazione. La celebrazione può avvenire in qualsiasi Comune italiano. Nel caso di matrimonio concordatario gli interessati provvederanno, trascorsi i termini di legge (e cioè dal quarto giorno successivo all’avvenuta pubblicazione), al ritiro del certificato di eseguite pubblicazioni, da consegnare al Parroco o al Ministro di culto.

Nel caso di matrimonio civile da celebrarsi in un Comune diverso da quello di residenza degli sposi, gli stessi provvederanno a richiedere apposita delega, motivandone la richiesta.

I cittadini stranieri residenti possono contrarre matrimonio in Italia secondo il rito civile italiano o con rito concordatario valido agli effetti civili, secondo i culti ammessi nello Stato. La documentazione necessaria per la pubblicazione è la seguente:

  • Documento d’identità in corso di validità;
  • Nulla osta o certificato di capacità matrimoniale;
  • Se il cittadino straniero non conosce la lingua italiana deve essere assistito da un interprete sia al momento della richiesta di pubblicazioni, sia al momento della celebrazione del matrimonio.

    I cittadini stranieri non residenti che intendono contrarre matrimonio nel Comune di Città di Castello devono presentarsi personalmente all'Ufficio di Stato Civile o contattarlo telefonicamente non prima di 6 mesi dalla data prevista per il matrimonio per verificare la disponibilità della sala prevista per la celebrazione del matrimonio. In questo caso non è prevista la pubblicazione ma i nubendi debbono rendere una DICHIARAZIONE dalla quale risulti l’inesistenza degli impedimenti a contrarre matrimonio. La dichiarazione viene resa all’Ufficio dello Stato Civile senza testimoni, con interprete se necessario, previo appuntamento, almeno 4 giorni prima del matrimonio. Tutti i presenti (nubendi ed eventuale interprete) devono essere muniti di un valido documento d’identità. Per la celebrazione del matrimonio dovranno essere presenti - oltre ai nubendi - 2 testimoni e, se necessario, l’interprete.

 

SCELTA DEL REGIME PATRIMONIALE

All'atto della pubblicazione ed in caso di matrimonio civile, ai nubendi viene chiesto - tramite apposito modulo da sottoscrivere - di scegliere il regime patrimoniale (ai sensi dell'art. 162 C.C.) che verrà riportato nell'atto di matrimonio.

Chi contattare

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: si
In tempo reale

Costi per l'utenza

Se entrambi i nubendi sono residenti in questo Comune, occorre n. 1 marca da bollo da € 16,00;

Se i nubendi sono residenti in comuni diversi, occorrono n. 2 marche da bollo da € 16,00;

In entrambi i casi, € 1,30 di diritti di segreteria da corrispondere allo sportello all'atto della pubblicazione.

 

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: n.d.
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Recapiti e contatti
Piazza V. Gabriotti, 1 - 06012 Città di Castello (PG)
PEC comune.cittadicastello@postacert.umbria.it
Centralino +39 075 85291
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