Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Riconoscimento della Cittadinanza italiana iure sanguinis.

Uffici responsabili

Servizio Stato Civile

Descrizione

E’ una procedura di riconoscimento della cittadinanza italiana che riguarda tutti quei soggetti stranieri discendenti di un cittadino italiano, nati in uno stato che li ritiene propri cittadini per il solo fatto di essere nati nel proprio territorio, secondo quanto disposto dalla Circolare Ministero dell’Interno K 28.1 dell’08/04/1999 dalla legge n° 91/1992 La procedura è così volta ad accertare se in capo al medesimo soggetto si possa rinvenire la doppia cittadinanza:
1. cittadinanza italiana, in quanto discendenti di cittadino italiano. L’ordinamento italiano, infatti, applica prevalentemente un criterio attributivo della cittadinanza (cd. Iure sanguinis), in base al quale è cittadino italiano il figlio di genitori italiani. Questo un automatismo si verifica al momento della formazione dell’atto di nascita per cui è italiano iure sanguinis il figlio, se il padre o la madre o entrambi risultano essere cittadini italiani, ovunque sia avvenuta la nascita.
2. cittadinanza dello stato di nascita, in quanto nati in uno stato che applica il criterio dello iure loci. Secondo tale criterio è cittadino di un determinato Stato chi nasce sul territorio di quello stato indipendentemente dalla cittadinanza posseduta dai genitori.
La competenza ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana è, in Italia, del Sindaco del Comune dove l’interessato ha stabilito la residenza.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana in oggetto, può essere effettuato anche dalla rappresentanza consolare italiana competente, in relazione alla località straniera di residenza dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana. In questo caso l’istanza dovrà essere indirizzata al console italiano competente.

Ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è necessario che i discendenti dell’avo italiano, compreso il richiedente, non abbiano mai perso la cittadinanza italiana.

L’interessato al riconoscimento deve richiedere innanzitutto l’iscrizione nell’anagrafe del comune di effettiva dimora. L’iscrizione in anagrafe segue le modalità previste per l’iscrizione in anagrafe degli stranieri quindi, a tal fine, è richiesta l’esibizione del passaporto e del permesso di soggiorno, oppure, secondo quanto previsto dalla Circolare n° 32  del 13/06/07, non è necessario il permesso di soggiorno, ma occorre una dichiarazione di presenza: gli stranieri che non provengono da Paesi dell’area Schengen  formulano la dichiarazione di presenza all’Autorità di frontiera, al momento dell’ingresso, mentre gli stranieri che provengono dell’area Schengen  dichiarano la propria presenza al Questore, entro otto giorni dall’ingresso. 

Successivamente lo straniero regolarmente iscritto in Anagrafe presenta una domanda al Sindaco corredata di idonea documentazione che dimostri il possesso della cittadinanza italiana e precisamente:

- estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal Comune italiano di nascita
- atti di nascita tradotti e legalizzati, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello del richiedente
- atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, tradotto e legalizzato se formato all’estero
- atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori del richiedente
- certificato rilasciato dalle competenti autorità dello Stato estero di emigrazione, attestante che l’avo italiano non ha mai acquistato la cittadinanza dello stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente interessato.

L'Ufficiale dello Stato Civile acquisisce dalla competente autorità consolare italiana il certificato attestante che né gli ascendenti in linea retta né il richiedente hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana e, successivamente, chiude il procedimento attestando il possesso della cittadinanza italiana e trascrive gli atti di stato civile riguardanti la persona alla quale è stata riconosciuta la cittadinanza.

Precisazioni sulla discendenza per via materna
La discendenza può avvenire anche per via materna ma la donna trasmette la cittadinanza italiana solo ai figli nati dopo il 1 gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione.

Figli minori.
I figli minori, per effetto del riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana del genitore, diventano automaticamente cittadini italiani dalla nascita e non è necessario che il figlio minore sia presente sul territorio italiano. A seguito della trascrizione dell'atto di nascita su richiesta del genitore, infatti, seguirà l'iscrizione in Anagrafe o in Aire, a seconda che il minore dimori nel Comune o all'estero.

INFORMAZIONI SUGLI ATTI DA PRODURRE.
Gli atti (originali) formati all’estero da autorità straniere, devono essere:
- legalizzati dall’autorità diplomatica italiana competente

- tradotti in lingua italiana

- la  traduzione deve essere certificata conforme al testo straniero dall’autorità diplomatica italiana competente, oppure da un traduttore in Italia che con giuramento innanzi alla Cancelleria del Tribunale (asseverazione) abbia reso la propria traduzione ufficiale.

Chi contattare

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: si
180 gg ( e comuqnue previa acquisizione di tutti gli atti dai Consolati coinvolti)

Costi per l'utenza

N. 1 marca da bollo da € 16,00 (da apporre sull'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana).

Riferimenti normativi

  • L. 21/04/1983 N. 123 - L. 15/05/1986 N. 180 - L. 05/02/1992 N. 91 - DPR 396/2000 - L. 12/10/1993 N. 572 - L. 09/08/2013 N. 98 - L. 01/12/2018 N. 132 - Circolare Ministero Interno 8/04/91 K28.1 - Circolare Ministero Interno 23/12/2002 N.28 - Circolare Ministero Interno 13/06/2007 N. 32 - Circolare Ministero Interno 28/09/2007 N. 52- Circolare Ministero Interno 20/01/2009 N.4.

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: n.d.
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Recapiti e contatti
Piazza V. Gabriotti, 1 - 06012 Città di Castello (PG)
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