Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Adozioni nazionali e internazionali.

Uffici responsabili

Servizio Stato Civile

Descrizione

L'istituto dell'adozione è disciplinato dalla Legge 184/1983 che prevede tre distinte tipologie giuridiche di adozione:
1. Adozione legittimante o nazionale
2. Adozione in casi particolari
3. Adozione internazionale

Adozione legittimante

Questo tipo di adozione taglia definitivamente i legami con la famiglia d’origine e il minore acquista tutti i diritti di un figlio biologico. La condizione di adottabilità è definita dal Tribunale per i minorenni nel cui distretto risiede il minore. Generalmente il bambino viene affidato alla famiglia di destinazione per 1 anno e in tale periodo i futuri genitori devono richiederne l’iscrizione anagrafica (fase di affido pre-adottivo). Dopo un anno circa (il tempo varia a seconda dei casi) il Tribunale emette SENTENZA di adozione e la invia all’Ufficiale di Stato Civile del comune dove è registrato l’atto di nascita del bambino per la trascrizione e le annotazioni di competenza sull’atto stesso. L’Ufficiale di  Stato  Civile trasmette tutte le variazioni al comune di residenza del minore che provvederà alla modifica dei suoi dati anagrafici: il cognome, indicazione di maternità e paternità, eventuale nuovo nome deciso dal Tribunale.

Adozione in casi particolari

L’adozione in casi particolari prevede requisiti e situazioni particolari degli adottanti e degli adottati. Le condizioni che caratterizzano un’adozione di minori in casi particolari sono indicate dalla legge 184/1983, la quale ammette la possibilità di adozione anche quando non vi sia dichiarazione dello stato di adottabilità del minore ed in particolare:

  • quando il minore sia orfano di padre e di madre, a persone a lui legate da vincoli di parentela fino al sesto grado o comunque da un rapporto preesistente alla morte dei genitori;
  • al coniuge, quando il minore sia figlio, anche adottivo, dell’altro coniuge;
  • quando il minore adottato sia orfano di entrambi i genitori e sia portatore di handicap;
  • quando sia possibile l’affidamento pre-adottivo

Il Tribunale emette la SENTENZA di adozione e la invia all’Ufficiale di Stato Civile del comune dove è registrato l’atto di nascita per la trascrizione e le annotazioni di competenza sull’atto stesso.

Adozione internazionale

L’adozione internazionale è l’adozione di minori stranieri da parte di persone residenti in Italia. Gli adempimenti relativi a questo tipo di adozione variano a seconda che il Paese di origine del minore abbia ratificato o meno la Convenzione dell’Aja del 29/05/1993 o abbia comunque stipulato accordi bilaterali con l’Italia.

Possono presentarsi tre casistiche:

  1. adozione disposta con provvedimento dell’autorità del Paese aderente alla Convenzione dell’Aja prima dell’arrivo in Italia del minore: il provvedimento straniero viene riconosciuto dal Tribunale dei Minorenni che dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti previsti dalla Convenzione dichiara la conformità del provvedimento straniero e ordina all’Ufficiale di Stato Civile la trascrizione del provvedimento;
  2. adozione emessa da Paese aderente alla Convenzione dell’Aja disposta dopo l’arrivo in Italia del minore: se il provvedimento straniero è di adozione, ma deve perfezionarsi dopo l’arrivo in Italia del minore, il Tribunale dei Minorenni lo riconosce come affidamento pre-adottivo ed emette un proprio decreto di adozione.
  3. adozione disposta da Paese non aderente alla Convenzione dell’Aja: il Tribunale dei Minorenni effettua un esame sostanziale del provvedimento, verifica la sussistenza di diversi requisiti dell’adottato e degli adottanti e al termine di tale complesso procedimento può:
    • riconoscere al provvedimento straniero gli effetti dell’adozione ed in tal caso emette un decreto con cui ne dichiara l’efficacia in Italia e ordina all’Ufficiale dello Stato Civile la trascrizione del provvedimento straniero;
    • non riconoscere al provvedimento straniero l’efficacia di adozione ma solo di affidamento pre-adottivo, quindi emette un proprio decreto di adozione.

Chi contattare

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
15 gg. dal ricevimento dell'atto

Costi per l'utenza

Nessun costo.

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: n.d.
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