
Termine di conclusione
Costi per l'utenza
Nessun costo.
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
L'istituto dell'adozione è disciplinato dalla Legge 184/1983 che prevede tre distinte tipologie giuridiche di adozione:
1. Adozione legittimante o nazionale
2. Adozione in casi particolari
3. Adozione internazionale
Adozione legittimante
Questo tipo di adozione taglia definitivamente i legami con la famiglia d’origine e il minore acquista tutti i diritti di un figlio biologico. La condizione di adottabilità è definita dal Tribunale per i minorenni nel cui distretto risiede il minore. Generalmente il bambino viene affidato alla famiglia di destinazione per 1 anno e in tale periodo i futuri genitori devono richiederne l’iscrizione anagrafica (fase di affido pre-adottivo). Dopo un anno circa (il tempo varia a seconda dei casi) il Tribunale emette SENTENZA di adozione e la invia all’Ufficiale di Stato Civile del comune dove è registrato l’atto di nascita del bambino per la trascrizione e le annotazioni di competenza sull’atto stesso. L’Ufficiale di Stato Civile trasmette tutte le variazioni al comune di residenza del minore che provvederà alla modifica dei suoi dati anagrafici: il cognome, indicazione di maternità e paternità, eventuale nuovo nome deciso dal Tribunale.
Adozione in casi particolari
L’adozione in casi particolari prevede requisiti e situazioni particolari degli adottanti e degli adottati. Le condizioni che caratterizzano un’adozione di minori in casi particolari sono indicate dalla legge 184/1983, la quale ammette la possibilità di adozione anche quando non vi sia dichiarazione dello stato di adottabilità del minore ed in particolare:
Il Tribunale emette la SENTENZA di adozione e la invia all’Ufficiale di Stato Civile del comune dove è registrato l’atto di nascita per la trascrizione e le annotazioni di competenza sull’atto stesso.
Adozione internazionale
L’adozione internazionale è l’adozione di minori stranieri da parte di persone residenti in Italia. Gli adempimenti relativi a questo tipo di adozione variano a seconda che il Paese di origine del minore abbia ratificato o meno la Convenzione dell’Aja del 29/05/1993 o abbia comunque stipulato accordi bilaterali con l’Italia.
Possono presentarsi tre casistiche:
Nessun costo.