Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Autorizzazione alla cremazione di cadavere.

Uffici responsabili

Servizio Stato Civile

Descrizione

L'autorizzazione alla cremazione è un atto amministrativo necessario per procedere alla cremazione di un cadavere.

Viene rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile previa acquisizione di tutti i documenti ed autorizzazioni prescritte dalla normativa. 

L'autorizzazione alla cremazione dei cadaveri deve essere concessa sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto (reso e depositato presso un notaio o testamento in forma olografa, previa pubblicazione), oppure per regolare iscrizione ad una associazione che abbia tra i propri fini la cremazione dei propri associati.

In mancanza di una disposizione testamentaria o di iscrizione ad una Società per la Cremazione, la volontà di cremare un defunto deve essere manifestata:

dal coniuge o in difetto (nel caso il defunto fosse celibe/nubile, vedovo/a, divorziato/a) dal parente più prossimo individuato per legge e, nel caso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta degli stessi. Tali manifestazioni di volontà devono essere rilasciate all'Ufficiale dello Stato Civile.

Documentazione da presentare:

- istanza di cremazione;

- testamento del "de cuius" oppure

- iscrizione ad una delle Società autorizzate oppure

- manifestazione di volontà di cremare la salma del congiunto da parte del coniuge o dei parenti aventi diritto;

- certificato in carta libera redatto dal medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;

- in caso di morte violenta o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il certificato di cui sopra e' sostituito dal nulla osta dell'autorità giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

 

Contestualmente alla richiesta di cremazione, gli interessati specificano anche la destinazione delle ceneri e precisamente:

- la tumulazione/inumazione in un cimitero;

- l'affido presso l'abitazione di residenza dell'affidatario; 

- la dispersione nelle forme e luoghi consentiti dalla legge.

Per i dettagli sulla destinazione delle ceneri, consultare la sezione "CONSERVAZIONE/DISPERSIONE DELLE CENERI".

Chi contattare

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
Entro 3 gg. dalla richiesta

Costi per l'utenza

N. 2 marche da bollo da € 16,00 ciascuna e precisamente:

- n. 1 marca sull'istanza di cremazione

- n. 1 marca sull'autorizzazione alla cremazione rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile

 

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: n.d.
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Recapiti e contatti
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