Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Richieste dati ed elenchi statistici e/o nominativi dall'Anagrafe e dalle liste elettorali.

Responsabile di procedimento: Salacchi Daniela
Responsabile di provvedimento: Salacchi Daniela

Uffici responsabili

Servizio Statistica

Descrizione

L'Ufficio Statistica si occupa dell'organizzazione e gestione dei censimenti, delle statistiche mensili ed annuali della popolazione residente e dell'espletamento delle indagini promosse dall'ISTAT.

L'Ufficio inoltre, provvede all'estrazione ed elaborazione di dati dall'Anagrafe della Popolazione residente (APR), dall'A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) e dalle liste elettorali (ai sensi dell'art. 34 DPR 223 del 30/05/1989 e del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003).

I soggetti (sia pubblici che privati) che necessitino di tali informazioni, debbono presentare una domanda scritta e dettagliatamente motivata all'Ufficio.

Si precisa che "Le liste  elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione  della  disciplina  in  materia  di  elettorato attivo e passivo,  di  studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere  socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso." (art. 51 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e ss.mm. ed ii. - D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - ).

 

 

Chi contattare

Personale da contattare: Salacchi Daniela

Altre strutture che si occupano del procedimento

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
Entro 30 gg. dalla richiesta

Costi per l'utenza

I costi delle singole certificazioni sono annualmente codificati da una delibera di Giunta comunale, per il 2014 la delibera 57/2014 consultabile a questo indirizzo web (link a Albo Pretorio)

 

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: n.d.
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Recapiti e contatti
Piazza V. Gabriotti, 1 - 06012 Città di Castello (PG)
PEC comune.cittadicastello@postacert.umbria.it
Centralino +39 075 85291
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