Termine di conclusione
Costi per l'utenza
Nessun costo.
Modulistica per il procedimento
Riferimenti normativi
- L. 287/1951
- Circolare Ministero di Grazia e Giustizia n. 152191/19 del 07/05/1951
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
L'Albo dei Giudici Popolari è l'elenco delle persone qualificate a ricoprire le funzioni di Giudice Popolare presso la Corte d'Assise di primo e secondo grado. E' costituito dai nomi dei cittadini che sono in possesso dei requisiti dalla legge e che hanno presentato apposita domanda. (L. 10 aprile 1951, n. 287 - Circolare Min. Grazia e Giustizia 07 maggio 1951, n. 152191/19).
I Giudici Popolari sono componenti della Corte di Assise e della Corte d'Assise d'Appello. Per ogni Corte sono previsti n° 6 Giudici Popolari. L'Ufficio di Giudice Popolare è obbligatorio.
I Giudici Popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
I Giudici Popolari di Corte di Assise d'Appello, oltre ai requisiti di cui sopra, devono essere in possesso almeno del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.
I Giudici Popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise d'Appello ricoprono tale incarico il tempo della sessione in cui prestano servizio effettivo, sono parificati rispettivamente ai giudici di grado sesto ed ai consiglieri di Corte d'Appello nell'ordine delle precedenze nelle funzioni e cerimonie pubbliche.
Non possono assumere l'Ufficio di Giudice Popolare:
L'iscrizione nell'Albo dei Giudici Popolari permane fino al compimento del 65° anno di età, rimane valida fino a quando l'iscritto non ne chieda la cancellazione o può essere revocata per la perdita dei requisiti prescritti dalla Legge (condanna penale).
La domanda, in carta semplice, indirizzata al Sindaco del Comune di Città di Castello, può essere presentata dal 2 Maggio al 31 Luglio degli anni dispari.
Nessun costo.