Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Iscrizione cittadini Comunitari nelle Liste Aggiunte.

Responsabile di procedimento: Salacchi Daniela
Responsabile di provvedimento: Salacchi Daniela

Uffici responsabili

Servizio Elettorale

Descrizione

Le liste aggiunte sono liste speciali cui possono essere iscritti i cittadini dell'Unione Europea per l'esercizio del voto in occasione di:

- elezioni europee, per votare i rappresentanti italiani all’elezione del Parlamento Europeo, o per votare i rappresentanti del proprio paese d’origine (in questo caso occorre contattare il rispettivo Consolato);
- elezioni del Sindaco e Consiglio Comunale  (qualora candidati ed eletti, con esclusione dalla carica di sindaco e vice sindaco);

Vi possono essere iscritti i cittadini dell'UE maggiorenni residenti nel Comune di Città di Castello che non siano incorsi in cause che comportano la perdita della capacità  elettorale secondo la legislazione italiana.

Gli interessati che vogliono iscriversi alle liste aggiunte, devono presentare domanda in carta libera all'Ufficio Elettorale per ciascuna delle consultazioni elettorali (Comunali ed Europee).
Nella domanda vanno indicati:
- la cittadinanza;
- l’attuale residenza nonché l’indirizzo dello Stato di origine;
- la richiesta d’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente, a meno che non siano già iscritti;
- la richiesta di conseguente iscrizione nella lista elettorale aggiunta.
Alla domanda va allegato fotocopia di un documento di identità valido.
I cittadini comunitari che intendono votare:

- alle elezioni amministrative comunali devono presentare domanda entro e non oltre il quinto giorno successivo all’affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per la votazione alla quale essi intendono partecipare;

- alle elezioni europee devono presentare domanda entro e non oltre il 90° giorno anteriore alla data fissata per la consultazione.

L'iscrizione nella lista aggiunta rimane valida sino alla richiesta di cancellazione da parte dell'interessato oppure sino alla cancellazione d'ufficio.

Riferimenti normativi:
Decreto Legge n.197/1996 per elezioni degli organi delle amministrazioni Comunali - D.L. 24 giugno 1994, n. 408 convertito dalla Legge 03/08/1994 n. 483 per le Elezioni del Parlamento Europeo.
 

Chi contattare

Personale da contattare: Porricelli Tea

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
Per elezione Parlamento Europeo, presentazione domanda entro il 90° giorno antecedente la data delle elezion; Per elezioni Comunali, presentazione domanda non oltre il 5° giorno successivo alla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comiz

Costi per l'utenza

Nessun costo.

Riferimenti normativi

  • D.L. 197/1996

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: n.d.
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Recapiti e contatti
Piazza V. Gabriotti, 1 - 06012 Città di Castello (PG)
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