Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Affido familiare

Responsabile di procedimento: Bologni Brunella
Responsabile di provvedimento: Zerbato Giuliana
Responsabile sostitutivo: Decenti Bruno

Descrizione

L’affido familiare è:

l’accoglienza per un periodo di tempo di un bambino/a o di un ragazzo/a la cui famiglia di origine sta attraversando un momento di difficoltà per condividere affetti ed esperienze;

un aiuto rivolto ad un bambino attraverso la possibilità di crescere in una famiglia capace di prendersi cura di lui, rispettando la sua storia individuale e familiare;

un aiuto anche per la famiglia di origine, per il tempo che le sarà necessario a risolvere i suoi problemi.

                                             

Chi può fare l’affidamento familiare:

Possono offrire la propria disponibilità: famiglie, coppie,  singole persone e non sono previsti dalla legge limiti di età.

Requisiti essenziali sono:

uno spazio nella propria vita e nella propria casa per accogliere un’altra persona con la sua storia e il suo vissuto;

la volontà di accompagnare  e prendersi cura di un bambino per un tratto di strada più o meno lungo della sua vita;

la consapevolezza del legame del bambino con la famiglia di origine.

 

Tipi di affido familiare:

L’affido può essere di diversa durata a seconda delle situazioni familiari di ciascun bambino e può avere diverse forme:

affido diurno: il bambino/a viene accolto per alcune ore nell’arco della giornata o della settimana dalla famiglia affidataria

affido residenziale: il bambino vive stabilmente con la famiglia affidataria

 

Normativa di riferimento:

L’affido familiare è istituito e regolamentato dalla legge n° 184/1983, come modificato dalla legge n° 149/2001 e n. 173/15.

Chi contattare

Personale da contattare: Bologni Brunella

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
90 gg. dalla data di presentazione della domanda

Regolamenti per il procedimento

Riferimenti normativi

  • L.184/1983 come modificata dalla L. 149/2001 e dalla legge 173/15
  • 'Regolamento comunale concernente le procedure relative all'affido familiare' - approvato con Deliberazione C.C. 48/2006 - Artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: n.d.
Facebook Twitter Linkedin
Recapiti e contatti
Piazza V. Gabriotti, 1 - 06012 Città di Castello (PG)
PEC comune.cittadicastello@postacert.umbria.it
Centralino +39 075 85291
P. IVA 00372420547
Linee guida di design per i servizi web della PA