Il cittadino dell'Unione Europea o un suo familiare (cioè il coniuge, i figli o i nipoti, i genitori o i nonni), che soggiorna in Italia per un periodo superiore a tre mesi, deve presentare la dichiarazione di residenza richiedendo l'iscrizione anagrafica e, nel contempo, può chiedere l'attestato di regolare soggiorno.
L'attestato di regolarità di soggiorno può essere richiesto da tutti i cittadini UE già residenti nel comune, anche successivamente all'iscrizione, previa dimostrazione del mantenimento dei requisiti necessari all'iscrizione anagrafica medesima e utilizzando l'apposito modulo di domanda in bollo da € 16,00.
Ai fini del rilascio dell'attestato di regolare soggiorno il cittadino dell’Unione europea (sia se già residente sia in fase di iscrizione anagrafica), deve dimostrare di avere la qualità di lavoratore dipendente o autonomo o di familiare di un lavoratore, oppure, se inattivo, di disporre per se stesso e per i suoi familiari, di risorse economiche sufficienti e di un'assicurazione sanitaria.
L’attestazione viene rilasciata entro 30 giorni dalla domanda. Per il rilascio è necessario produrre una marca da bollo da €.16,00 per ciascun attestato che verrà rilasciato dall’Ufficiale di Anagrafe.
RESIDENZA DEI CITTADINI BRITANNICI IN ITALIA
Con l’Accordo di Recesso ratificato dall’Unione Europea e dal Regno Unito, le norme europee in materia di libera circolazione continueranno ad applicarsi ai cittadini britannici presenti in Italia ed ai loro familiari, durante tutto il periodo transitorio (1 febbraio 2020 - 31 dicembre 2020). Gli uffici anagrafe rimangono competenti in merito alla registrazione dei cittadini britannici in conformità alla circolare del Ministero dell’Interno n. 3 dell’ 11.02.2020.