Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Attestazione di regolarità di soggiorno per i cittadini dell'Unione Europea.

Uffici responsabili

Servizio Anagrafe

Descrizione

Il cittadino dell'Unione Europea o un suo familiare (cioè il coniuge, i figli o i nipoti, i genitori o i nonni), che soggiorna in Italia per un periodo superiore a tre mesi, deve presentare la dichiarazione di residenza richiedendo l'iscrizione anagrafica e, nel contempo, può chiedere l'attestato di regolare soggiorno.

L'attestato di regolarità di soggiorno può essere richiesto da tutti i cittadini UE già residenti nel comune, anche successivamente all'iscrizione, previa dimostrazione del mantenimento dei requisiti necessari all'iscrizione anagrafica medesima e utilizzando l'apposito modulo di domanda in bollo da € 16,00.

Ai fini del rilascio dell'attestato di regolare soggiorno il cittadino dell’Unione europea (sia se già residente sia in fase di iscrizione anagrafica), deve dimostrare di avere la qualità di lavoratore dipendente o autonomo o di familiare di un lavoratore, oppure, se inattivo, di disporre per se stesso e per i suoi familiari, di risorse economiche sufficienti e di un'assicurazione sanitaria.

L’attestazione viene rilasciata entro 30 giorni dalla domanda. Per il rilascio è necessario produrre una marca da bollo da €.16,00 per ciascun attestato che verrà rilasciato dall’Ufficiale di Anagrafe.

RESIDENZA DEI CITTADINI BRITANNICI IN ITALIA

Con l’Accordo di Recesso ratificato dall’Unione Europea e dal Regno Unito, le norme europee in materia di libera circolazione continueranno ad applicarsi ai cittadini britannici presenti in Italia ed ai loro familiari, durante tutto il periodo transitorio (1 febbraio 2020 - 31 dicembre 2020). Gli uffici anagrafe rimangono competenti in merito alla registrazione dei cittadini britannici in conformità alla circolare del Ministero dell’Interno   n. 3 dell’ 11.02.2020.

Chi contattare

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
Entro 30 gg. dalla richiesta

Costi per l'utenza

- N. 1 marca da bollo da € 16,00 per ciascuna domanda presentata

- N. 1 marca da bollo da € 16,00 per ciascun attestato rilasciato dall'Ufficiale di Anagrafe

- € 0,52 per ciascun attestato rilasciato dall'Ufficiale di Anagrafe.

Modulistica per il procedimento

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: n.d.
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Recapiti e contatti
Piazza V. Gabriotti, 1 - 06012 Città di Castello (PG)
PEC comune.cittadicastello@postacert.umbria.it
Centralino +39 075 85291
P. IVA 00372420547
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