
Termine di conclusione
Costi per l'utenza
Nessun costo.
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Tutti gli atti riguardanti gli eventi nascita/morte/matrimonio di cittadini residenti nel Comune, qualora si verifichino altrove, vengono trascritti nei registri di Stato Civile del Comune di Città di Castello.
Debbono essere trascritti anche gli atti riguardanti i cittadini italiani residenti all'estero (iscritti AIRE o che si trovano anche solo temporaneamente all'estero).
Questi ultimi hanno l'onere di comunicare al competente Consolato italiano gli eventi di stato civile avvenuti in territorio straniero che li riguardano.
Gli atti di nascita, di matrimonio e morte formati all'estero, riguardanti cittadini italiani, vengono poi inviati dai Consolati ai competenti comuni italiani, per la trascrizione sui registri dello stato civile.
E' comunque possibile, per il privato cittadino che sia in possesso di un atto di stato civile formato all'estero e che ne abbia interesse, richiedere direttamente la trascrizione, presentando apposita domanda all'Ufficio dello Stato Civile italiano, che verificherà la sussistenza delle condizioni previste e necessarie.
L’atto di stato civile di cui si chiede la trascrizione deve essere prodotto in originale, corredato da traduzione ufficiale, legalizzazione (o Apostille se lo stato estero ha aderito alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961). La legalizzazione non è richiesta se l’atto è stato formato in uno Stato aderente a Convenzioni esentative oppure redatto su modello plurilingue (quando cioè l’atto è stato formato in uno Stato aderente alla Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976). L'atto, inoltre, non deve essere contrario all’ordine pubblico italiano.
La domanda, corredata dalla documentazione suddetta, può essere presentata personalmente dall'interessato e dall’esercente la potestà nel caso di minore, o inoltrata a mezzo posta allegando la fotocopia di un documento di riconoscimento.
Nessun costo.