Qualora l'urna contenente le ceneri della cremazione di salma venga tumulata/inumata in un cimitero, non occorre alcuna autorizzazione specifica (è sufficiente l'indicazione del cimitero di destinazione e tale informazione viene riportata nell'autorizzazione alla cremazione rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile).
L'urna può essere anche affidata a persona legittimata purché risulti la volontà del defunto di affidare le proprie ceneri ad una determinata persona; tale volontà deve emergere da:
- disposizione testamentaria oppure
- dichiarazione autografa (da pubblicarsi come testamento olografo) oppure
- dichiarazione resa e sottoscritta dal defunto nell’ambito dell’iscrizione ad una associazione che abbia tra i propri fini la cremazione dei propri associati oppure
- dichiarazione resa dal parente più prossimo individuato per legge e, nel caso di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.
Per ottenere l'autorizzazione all'affidamento delle ceneri, l'interessato deve presentare apposita domanda al Sindaco del Comune competente per luogo di conservazione delle ceneri ed alla stessa sono allegati tutti i documenti e gli atti comprovanti la volontà del defunto sopra descritti.
La dispersione delle ceneri può avvenire solo previa espressione scritta del defunto e secondo le modalità da esso previste nei seguenti modi:
volontà testamentaria espressa dal defunto (reso e depositato presso un notaio o testamento in forma olografa, previa pubblicazione) oppure volontà espressa risultante dalla regolare iscrizione ad una apposita associazione (So.Crem).
La dispersione delle ceneri già tumulate è autorizzata dall’ufficiale dello stato civile del comune ove sono custodite le ceneri.
La dispersione delle ceneri può avvenire nei seguenti luoghi:
- coniuge;
- figli;
- altri familiari aventi diritto;
- esecutore testamentario;
- legale rappresentante di associazione per la cremazione a cui il defunto era iscritto;
- personale appositamente autorizzato dal Comune.