Per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio, i coniugi - dall'11/12/2014 - possono comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune (ai sensi dell'art. 12 della L. 162/2014).
In questo caso l'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
• Celebrazione del matrimonio in forma civile
• Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
• Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
• Residenza di almeno uno dei coniugi
Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo:
• Assenza di figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (saranno considerati unicamente i figli comuni dei coniugi richiedenti)
• 6 mesi ininterrotti di separazione personale dei coniugi per la proposizione della domanda di divorzio
• L'accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale ma potrà essere inserito nell'accordo stesso un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale che di divorzio.
ATTENZIONE: se non si è in possesso di uno di questi requisiti, è necessario fare richiesta di separazione/divorzio presso una delle seguenti autorità:
• TRIBUNALE
• AVVOCATI
COME RICHIEDERLO e DOCUMENTAZIONE NECESSARIA.
Ogni coniuge deve compilare il MODULO di richiesta di separazione/divorzio (contenente una dichiarazione sostitutiva di certificazione). In caso di sottoscrizione di atto di divorzio, i coniugi dovranno produrre anche copia del provvedimento di omologa del Tribunale presso il quale era stato avviato il procedimento di separazione.
I moduli possono essere presentati:
• tramite e-mail all’indirizzo statocivile@comune.cittadicastello.pg.it.net con allegate le copie dei documenti d’identità validi di entrambi i coniugi
• personalmente all’Ufficio di Stato Civile di Città di Castello (Via XI settembre, 41)
L’ufficio di Stato Civile, appena ricevuta la suddetta documentazione, effettua una verifica dei requisiti e successivamente convoca entrambi i coniugi per la formazione di un primo atto di separazione o divorzio.
In fase di stesura e sottoscrizione del primo accordo, l'Ufficiale d Stato Civile fissa un appuntamento - dopo almeno 30 giorni - per concludere il procedimento con la stesura dell’atto definitivo di separazione o divorzio. Nella data fissata per la stesura dell'atto definitivo, i coniugi dovranno obbligatoriamente presentarsi; la mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell'accordo stesso.
La conferma dell'accordo, farà decorrere gli effetti della separazione o del divorzio dalla data di stesura e sottoscrizione del primo accordo.