Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Separazione e divorzio davanti all'Ufficiale dello Stato Civile.

Uffici responsabili

Servizio Stato Civile

Descrizione

Per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio, i coniugi - dall'11/12/2014 - possono comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune (ai sensi dell'art. 12 della L. 162/2014).
In questo caso l'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
• Celebrazione del matrimonio in forma civile
• Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
• Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
• Residenza di almeno uno dei coniugi

Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo:
• Assenza di figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (saranno considerati unicamente i figli comuni dei coniugi richiedenti)
• 6 mesi ininterrotti di separazione personale dei coniugi per la proposizione della domanda di divorzio

• L'accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale ma potrà essere inserito nell'accordo stesso un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale che di divorzio.

ATTENZIONE: se non si è in possesso di uno di questi requisiti, è necessario fare richiesta di separazione/divorzio presso una delle seguenti autorità:
• TRIBUNALE
•  AVVOCATI

COME RICHIEDERLO e DOCUMENTAZIONE NECESSARIA.
Ogni coniuge deve compilare il MODULO di richiesta di separazione/divorzio (contenente una dichiarazione sostitutiva di certificazione). In caso di sottoscrizione di atto di divorzio, i coniugi dovranno produrre anche copia del provvedimento di omologa del Tribunale presso il quale era stato avviato il procedimento di separazione.

I moduli possono essere presentati:

•    tramite e-mail all’indirizzo statocivile@comune.cittadicastello.pg.it.net con allegate le copie dei documenti d’identità validi di entrambi i coniugi

•    personalmente all’Ufficio di Stato Civile di Città di Castello (Via XI settembre, 41)


L’ufficio di Stato Civile, appena ricevuta la suddetta documentazione, effettua una verifica dei requisiti e successivamente convoca entrambi i coniugi per la formazione di un primo atto di separazione o divorzio.

In fase di stesura e sottoscrizione del primo accordo, l'Ufficiale d Stato Civile fissa un appuntamento - dopo almeno 30 giorni - per concludere il procedimento con la stesura dell’atto definitivo di separazione o divorzio. Nella data fissata per la stesura dell'atto definitivo, i coniugi dovranno obbligatoriamente presentarsi; la mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell'accordo stesso.

La conferma dell'accordo, farà decorrere gli effetti della separazione o del divorzio dalla data di stesura e sottoscrizione del primo accordo.
 

Chi contattare

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: si
Non prima di 30 giorni dalla data della ricezione della prima dichiarazione (accordo)

Costi per l'utenza

Il costo, stabilito con delibera di giunta n. 296 del 22/12/2014, è di € 16 e deve essere pagato alla prima convocazione dei coniugi (in fase di stesura della prima dichiarazione) direttamente allo sportello dello Stato Civile.

 

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: n.d.
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Recapiti e contatti
Piazza V. Gabriotti, 1 - 06012 Città di Castello (PG)
PEC comune.cittadicastello@postacert.umbria.it
Centralino +39 075 85291
P. IVA 00372420547
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