
Termine di conclusione
Costi per l'utenza
- N. 2 marche da bollo da € 16,00
- nessun altro costo.
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
I trasporti di salme per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con Regio Decreto 10 luglio 1937, n. 1379, sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste dalla suddetta convenzione. I Paesi aderenti alla convenzione di Berlino sono:
Austria - Belgio - Repubblica Ceca - Congo (Rep. De.) - Egitto - Francia - Germania - Messico - Portogallo - Romania - Slovacchia - Svizzera - Turchia.
Il passaporto mortuario è rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove si trova la salma.
Per il rilascio del passaporto mortuario (ai sensi della convenzione di Berlino) occorre presentare la seguente documentazione:
- domanda di rilascio del passaporto - in bollo da € 16,00 - indirizzata al Sindaco del Comune di Città di Castello (Ufficio di Stato Civile) - sottoscritta dai familiari del defunto o da un incaricato dell'impresa funebre;
- n. 1 marca da bollo da apporre - da parte dell'Ufficiale di Stato Civile - sul passaporto mortuario;
- certificato dell'Azienda ASL attestante che sono state osservate le disposizioni di cui agli artt. 30 e 32 del D.P.R. n. 285/1990 e, in caso di morti di malattie infettive diffusive anche quanto previsto dagli artt. 18 e 25 del D.P.R. n. 285/1990;
- estratto dell'atto di morte ed autorizzazione alla sepoltura (che vengono rilasciati dall'Ufficiale di Stato Civile stesso).
Per l'estradizione dall'Italia di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere istanza al Sindaco (Ufficiale di Stato Civile) del comune dove si trova la salma.
Per il rilascio del passaporto mortuario (verso Paesi NON aderenti alla convenzione di Berlino) occorre presentare la seguente documentazione:
- domanda di rilascio del passaporto - in bollo da € 16,00 - indirizzata al Sindaco del Comune di Città di Castello (Ufficio di Stato Civile) - sottoscritta dai familiari del defunto o da un incaricato dell'impresa funebre;
- n. 1 marca da bollo da apporre - da parte dell'Ufficiale di Stato Civile - sul passaporto mortuario;
- nulla osta, per l'introduzione, dell'Autorità Consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
- certificato dell'unità sanitaria locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 30 del D.P.R. 285/1990;
- estratto dell'atto di morte ed autorizzazione alla sepoltura (che vengono rilasciati dall'Ufficiale di Stato Civile stesso).
- altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
Il trasporto delle salme per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l’Italia, approvata e resa esecutiva con Regio Decreto 16 giugno 1938, n. 1055.
- N. 2 marche da bollo da € 16,00
- nessun altro costo.