Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Trascrizione di convenzione di negoziazione assistita di separazione/divorzio/modifica delle condizioni.

Uffici responsabili

Servizio Stato Civile

Descrizione

La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte ((ai sensi dell'art. 6 della L. 162/2014) può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per i successivi adempimenti. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. 

Nell'accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori. L'avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5.

All'avvocato che vìola l'obbligo di cui al comma 3, terzo periodo, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000.

Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
• Celebrazione del matrimonio in forma civile
• Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
• Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)

COME RICHIEDERE LA TRASCRIZIONE ALL'UFFICIO DI STATO CIVILE COMPETENTE.
Gli avvocati dinnanzi ai quali i coniugi hanno sottoscritto la convenzione di negoziazione assistita, debbono compilare il MODULO di richiesta di trascrizione sotto riportato. Si precisa che tutte le informazioni ivi contenute debbono essere indicate in quanto informazioni indispensabili per gli adempimenti statistici in capo all'Ufficiale di Stato Civile.

Al modulo, deve essere allegata:

- copia conforme all'originale (autenticata da uno degli avvocati) della convenzione di negoziazione assistita;

- in caso di sottoscrizione di atto di divorzio, copia del provvedimento di omologa del Tribunale presso il quale era stato avviato il procedimento di separazione.

- copia di un documento di identità degli avvocati.

I suddetti documenti possono essere presentati:

•    direttamente allo sportello dell'Ufficio di Stato Civile del Comune - in Via XI settembre, 41 - tutti i giorni feriali dalle ore 9,30 alle ore 13:00;

•    tramite e-mail all’indirizzo statocivile@comune.cittadicastello.pg.it (in questo caso sarà cura degli avvocati scansionare l'originale dell'accordo di negoziazione assistita ed apporre la dicitura di "copia conforme all'originale in mio possesso", sottoscritta e    datata (ed allegando copia della carta di identità del legale che autentica);

•    tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo comune.cittadicastello@postacert.umbria.it ; in questo caso è necessaria la sottoscrizione digitale dell'accordo di negoziazione assistita per attestare la conformità dell'atto inviato con l'originale che rimane in possesso degli avvocati.
L’ufficio di Stato Civile, appena ricevuta la suddetta documentazione, effettua la verifica dei contenuti degli atti, procede alla trascrizione dell'accordo e fornisce assicurazione di avvenuta trascrizione agli avvocati.

Chi contattare

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
2 giorni dalla ricezione

Costi per l'utenza

Nessun costo.

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: n.d.
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Recapiti e contatti
Piazza V. Gabriotti, 1 - 06012 Città di Castello (PG)
PEC comune.cittadicastello@postacert.umbria.it
Centralino +39 075 85291
P. IVA 00372420547
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