Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Cancellazione dall'Anagrafe della Popolazione residente.

Uffici responsabili

Servizio Anagrafe

Descrizione

L’art. 5 del  D.L. 9.2.2012 n.5 , convertito in legge 4.4.2012 n. 35, ha introdotto nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardante le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni di cui all’art. 13 comma 1 lett. a), b) e c) del DPR 223/89. Le novità introdotte, prevedono la possibilità di effettuare fra le altre anche le dichiarazioni per cancellazioni anagrafiche.

Nel caso di emigrazioni e/o trasferimenti all’estero, le dichiarazioni si effettuano mediante la compilazione del modello “Allegato 2” consegnato o spedito secondo le “modalità di presentazione” descritte nell’ultima pagina del modello stesso.

La richiesta di cancellazione presentata o inviata da cittadino non italiano, comporterà la sua cancellazione  dal comune di residenza per emigrazione all’estero.

La richiesta di cancellazione presentata o inviata da cittadino italiano che intende trasferire la residenza all’estero per un periodo superiore a dodici mesi, può essere presentata direttamente al Consolato, o prima di espatriare, può rendere tale dichiarazione al comune di residenza; in tal caso, il cittadino ha l’obbligo di recarsi comunque entro 90 giorni dall’arrivo all’estero al Consolato di competenza per rendere la dichiarazione di espatrio. Il Consolato invierà al Comune la richiesta di iscrizione all’A.I.R.E.(Anagrafe Italiani Residenti all’Estero). La cancellazione dal registro della popolazione residente e l’iscrizione all’AIRE, decorrono dalla data in cui l’interessato ha reso la dichiarazione di espatrio al comune e saranno effettuate entro due giorni dal ricevimento del modello consolare. Se entro un anno il comune non riceve dal Consolato la richiesta di iscrizione all’AIRE, sarà avviato il procedimento di cancellazione del richiedente per irreperibilità.

Se la richiesta di iscrizione all’AIRE viene presentata direttamente al Consolato, comporterà l’automatica  cancellazione dal registro della popolazione residente. La cancellazione sarà effettuata entro due giorni dal ricevimento del modello consolare con decorrenza dalla data del ricevimento del modello stesso.

I cittadini residenti nel comune che da segnalazioni non risultano più presenti nel territorio possono essere cancellati dall’anagrafe della popolazione residente per irreperibilità.

Il cittadino che presenta l’istanza di cancellazione anagrafica di terzi deve essere direttamente interessato (es: proprietario dell’immobile, membro dello stesso stato di famiglia, datore di lavoro in caso di badanti, ecc.).

L’istanza di cancellazione può essere presentata nelle seguenti modalità:

  • via e-mail alla casella: demografico.anagrafe@comune.cittadicastello.pg.it
  • via PEC alla casella di posta certificata: comune.cittadicastello@postacert.umbria.it  
  • via posta raccomandata al Settore Servizi Demografici - Via XI settembre n. 41 - Ufficio Anagrafe – 06012 – Città di Castello (PG).
  • presentazione presso ufficio protocollo (piazza Fanti, sotto il loggiato).

Chi contattare

Personale da contattare: Zanchi Marco, Aquilani Luciano

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: si
2 giorni dal ricevimento del modello consolare

Costi per l'utenza

Nessun costo.

Modulistica per il procedimento

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: n.d.
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Recapiti e contatti
Piazza V. Gabriotti, 1 - 06012 Città di Castello (PG)
PEC comune.cittadicastello@postacert.umbria.it
Centralino +39 075 85291
P. IVA 00372420547
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