
Termine di conclusione
Costi per l'utenza
Nessun costo.
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Dal 10 gennaio 2017 presso l’ufficio Anagrafe del Comune di Città di Castello – Ufficio rilascio Carte di identità - al momento della richiesta o del rinnovo della carta d’identità, sarà possibile esprimere il proprio consenso o diniego alla donazione post mortem dei propri organi, firmando il modulo di registrazione al Sistema Informativo Trapianti (SIT) (Legge 9 agosto 2013, n. 98)
MODALITÀ
La registrazione delle volontà si svolge nel seguente modo:
1. al cittadino maggiorenne che si reca presso l’ufficio anagrafe comunale per il rilascio o il rinnovo della carta di identità è chiesto, durante la preparazione del documento, se desidera dichiarare la propria posizione (consenso o diniego) rispetto alla donazione dei propri organi dopo la morte;
2. il cittadino può decidere liberamente se rilasciare o meno tale dichiarazione;
3. in caso affermativo gli viene consegnato un modulo in duplice copia sul quale dichiara la propria posizione;
4. l’operatore inserisce tale posizione sulla maschera informatica predisposta e consegna al cittadino una copia come ricevuta, il quale può in tal modo controllare la correttezza dei dati inseriti. La posizione del cittadino viene trasmessa al SIT in via telematica, il modulo compilato dal cittadino è conservato presso l'ufficio Anagrafe.
La scelta effettuata non comporta l’apposizione di alcuna specifica dicitura sul documento di identità
ALTRE INFORMAZIONI
La decisione presa può essere modificata in qualsiasi momento recandosi presso la propria ASL di appartenenza o l'AIDO.
In ogni caso non esiste il silenzio-assenso: questo vuol dire che se non c’è una dichiarazione di volontà fatta in vita, in caso di morte cerebrale verrà chiesto il parere ai familiari aventi diritto.
ALTRI MODI PER DICHIARARE LA PROPRIA VOLONTÀ:
• alla ASL di Città di Castello;
• all'Associazione Italiana Donatori di Organi (AIDO).
Entrambe le dichiarazioni saranno registrate nel SIT.
Ulteriori informazioni si possono trovare sul sito del ministero della salute:
http://www.trapianti.salute.gov.it/cnt/cntDettaglioMenu.jsp?id=5&area=cnt-generale&menu=menuPrincipale&sotmenu=donazione&label=mpd
oppure sulle FAQ dell'Aido http://www.aido.it/
o sull’apposita sezione del sito della Regione Umbria:
http://www.regione.umbria.it/salute/donazione-organi-e-tessuti-una-scelta-in-comune
Nessun costo.