Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Unione civile.

Uffici responsabili

Servizio Stato Civile

Descrizione

Definizione

Due persone maggiorenni dello stesso sesso possono decidere di costituire tra di loro un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale dello stato civile e alla presenza di due testimoni.

Registrazione

L'Ufficiale dello stato civile provvede alla registrazione dell'unione nell'archivio dello stato civile del Comune.

Procedimento

Il procedimento è diviso in tre fasi:

1) richiesta di costituzione dell'unione che spetta alle parti (l'Ufficiale dello stato civile redige un verbale e invita le parti a comparire nuovamente dopo almeno 15 gg, periodo necessario allo svolgimento della fase di cui al punto 2);

2) verifiche da parte dell'Ufficiale dello stato civile circa la correttezza delle dichiarazioni delle parti e la sussistenza di impedimenti all'unione;

3) ricevimento della dichiarazione di unione civile da parte dell'Ufficiale di dello stato civile in presenza di due testimoni e conseguente formazione dell'atto nell’apposito registro.

Diritti e doveri delle parti dell'unione civile

Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione.

Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.

 

Cause impeditive

- matrimonio o unione civile con altro soggetto;

- interdizione per infermità di mente;

- i vincoli di parentela, affinità e adozione previsti dall'art. 87 c.c., cui si aggiungono i rapporti zio-nipote, zia-nipote;

- la condanna per omicidio di cui all'art. 88 c.c.

La sussistenza di una delle cause impeditive di cui sopra comporta la nullità dell'unione.

Impugnazione

L'unione civile costituita in violazione di una delle suddette cause impeditive può essere impugnata da ciascuna delle parti, dagli ascendenti prossimi, dal PM e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo e attuale ad impugnarla.

Contenuto del documento che attesta il vincolo

- Dati anagrafici delle due parti;

- Indicazione del regime patrimoniale scelto (la comunione dei beni se non ne viene dichiarato uno diverso);

- Dati anagrafici dei testimoni

Scioglimento

L’Unione civile si scioglie per:

- morte o dichiarazione di morte presunta;

- divorzio (giudiziale, davanti al Sindaco - previa manifestazione di volontà di divorzio almeno 3 mesi prima, tramite negoziazione assistita);

- sentenza di rettificazione di sesso

Trasformazione del matrimonio in unione civile

Alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi intendano mantenere gli effetti civili del matrimonio, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso

 

Chi contattare

Personale da contattare: Mosci Roberto, Tanzi Stefania, Lanzi Eleonora

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: si
Su richiesta delle parti.

Costi per l'utenza

La costituzione di Unione civile presso l'ufficio di Stato Civile del Comune (Via XI settembre n. 41) ed in orario d'ufficio, non prevede alcun costo. Qualora le parti decidano di costituire l'Unione nelle altre sale previste per la celebrazione dei matrimoni (sala della Giunta e sala del Consiglio Comunale), si applicano le stesse tariffe dei matrimoni stessi, così come previsto dalla Delibera di Giunta Comunale n. 154 del 23/08/2010.

Modulistica per il procedimento

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: n.d.
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Recapiti e contatti
Piazza V. Gabriotti, 1 - 06012 Città di Castello (PG)
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Centralino +39 075 85291
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