
Termine di conclusione
Costi per l'utenza
€ 22,00
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Per il rilascio della nuova carta di identità elettronica (CIE), il cittadino, dovrà presentarsi personalmente presso gli sportelli dei Servizi Demografici (in Via XI settembre n. 41 o presso la Delegazione comunale di Trestina - in Piazza Italia) munito della vecchia carta di identità o della patente (se possedute) necessari per l’identificazione, di una sola foto tessera recente e della Tessera Sanitaria.
La carta d’identità rilasciata ai maggiori di 18 anni ha una validità di dieci anni.
Per il rilascio di un documento valido per l’espatrio ai minori, occorrerà – come fino ad ora per la carta di identità cartacea – il consenso e la firma di entrambi i genitori.
Gli operatori degli sportelli, al termine della richiesta di rilascio CIE del cittadino, rilasceranno la ricevuta della richiesta mentre la consegna del documento avverrà entro 6 giorni lavorativi dalla data della richiesta stessa, presso l’indirizzo di residenza o quello indicato dal cittadino sul territorio nazionale o presso il comune dove è stata fatta la domanda.
Il costo della nuova CIE è di € 22,00 (comprensivi delle spese di stampa e spedizione) ed il cittadino dovrà pagare tale somma contestualmente alla domanda di rilascio del documento.
In fase di rilascio della CIE, sarà possibile esprimere o non esprimere il consenso o il diniego alla donazione organi e tessuti.
Tutte le carte di identità in formato cartaceo ed elettronico rilasciate fino all’emissione della CIE mantengono la propria validità fino alla naturale scadenza pertanto il cittadino già in possesso di un documento valido, potrà fare richiesta del nuovo documento solo alla scadenza del documento medesimo.
Gli uffici anagrafici, come da direttive del Ministero dell’Interno - dovranno rilasciare la nuova CIE abbandonando la modalità di emissione della carta d'identità in formato cartaceo salvo i casi di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche. La carta d'identità in formato cartaceo potrà essere rilasciata anche nel caso in cui il cittadino sia iscritto nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE).
Per quanto riguarda il rilascio della carta di identità elettronica a cittadini che per gravi motivi di salute non possono recarsi allo sportello, debbono essere presi accordi da un familiare direttamente e personalmente con gli operatori degli uffici anagrafici.
Ai cittadini stranieri la carta d'identità viene rilasciata non valida per l'espatrio
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
La carta di identità viene rilasciata dall’Ufficio rilascio Carte Identità al momento della richiesta presentando la documentazione necessaria di seguito indicata
RILASCIO
• Se non è mai stata richiesta la carta d’identità e non si possiede nessun altro documento idoneo per l’identificazione (es. passaporto) è necessaria la presenza di due testimoni maggiorenni con un documento di identità valido.
• I cittadini che appartengono a Paesi esterni alla comunità europea devono presentare il passaporto e il permesso di soggiorno valido.
RINNOVO
E’ possibile rinnovare la carta d’identità 180 giorni prima della scadenza (art. 2/10 della legge 127/97). Non è necessario procedere al rilascio di un nuovo documento in caso di variazione dei dati riguardanti la residenza, la professione e lo stato civile. (Circolare Ministero dell’Interno n. 24 del 31/12/1992)
Per il rinnovo è necessario presentare la carta di identità scaduta o in scadenza e una fotografia formato tessera recente e senza copricapo.
FURTO O SMARRIMENTO
DETERIORAMENTO
-1 fotografia formato tessera frontale, recente a capo scoperto.
• riconsegna del documento deteriorato o quello che ne rimane.
Nel caso sia impossibile l’identificazione è necessario presentare un altro documento di riconoscimento' in corso di validita' (in alternativa occorre la presenza di due testimoni maggiorenni muniti di valido documento d'identita').
Cittadini minorenni:
I minori devono essere accompagnati da almeno un genitore, munito di proprio documento di riconoscimento e devono presentare allo sportello:
La sottoscrizione della carta d'identità è effettuata dai minori che abbiano compiuto il dodicesimo anno di età.
Per ottenere la validità all'espatrio è necessaria la firma di entrambi i genitori o del tutore. In caso di impossibilità di un genitore di recarsi allo sportello, è necessario produrre la dichiarazione di assenso all'espatrio del minore firmata e corredata di copia di un documento d'identità valido.
In mancanza di tale assenso occorre il nulla osta del Giudice Tutelare.
Per i minori di anni 14 la carta d'identità valida per l'espatrio può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. L'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio è subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o che venga menzionato, in una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. Tale dichiarazione deve essere convalidata dalla Questura.
La carta d’identità viene rilasciata anche ai residenti minorenni stranieri, in questo caso il documento viene rilasciato non valido ai fini dell’espatrio.
Il Decreto-Legge n. 70 del 13 maggio 2011, ha soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta di identità, precedentemente fissato in anni quindici, ed è stabilita una validità temporale diversa a seconda dell’età del minore.
Rilascio della carta d’identità ai minori con età inferiore ai 3 anni: la carta d’identità rilasciata ai minori con età inferiore ai tre anni ha una validità di tre anni.
Rilascio della carta d’identità ai minori con età dai 3 ai 18 anni: la carta d’identità rilasciata ai minori con età dai 3 ai 18 anni ha una validità di cinque anni.
N.B. La presenza del minore e' sempre necessaria
Carta d’identità per chi non è residente a Città di Castello
E’ possibile richiedere il rilascio della carta d’identità da parte dei cittadini non residenti nel Comune di Città di Castello, previa acquisizione del nulla-osta da parte del Comune di residenza e solo se gravi e comprovati motivi impediscono il rientro nel proprio Comune.
€ 22,00