Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Cambio generalità a seguito di istanza di cambio nome/cognome alla Prefettura.

Uffici responsabili

Servizio Stato Civile

Descrizione

Cambio generalità a seguito di istanza di cambio nome/cognome alla Prefettura.

Per i cittadini italiani è possibile il cambiamento o l'aggiunta di un cognome o di un nome.
Si può anche richiedere la modifica se il cognome è ridicolo o vergognoso o rilevante l'origine naturale, mediante presentazione di istanza alla Prefettura locale che autorizza con decreto.

Se la richiesta ha i requisiti necessari viene disposta l'autorizzazione all'affissione della domanda all'Albo Pretorio dei Comuni di nascita e residenza attuale; l'affissione deve avere la durata di 30 giorni consecutivi per consentire ad eventuali interessati di fare opposizione.

Il decreto di cambiamento o aggiunta di nome o cognome, verrà emanato dopo il periodo di affissione di 30 giorni.

A cura dell'interessato il decreto dovrà essere presentato, in originale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita o di residenza.

L'effetto del cambiamento o dell'aggiunta del nome o del cognome è subordinato alla trascrizione del decreto e alla sua annotazione sull'atto di nascita del richiedente, sull'atto di matrimonio e negli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome.

Si possono rivolgere all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Città di Castello (PG):

  1. Coloro che hanno la dichiarazione di nascita registrata presso il Comune di Città di Castello (PG)
  2. Coloro che, nati all'estero, hanno l'atto di nascita trascritto a Città di Castello (PG)
  3. Coloro che sono residenti nel Comune di Città di Castello (PG)

Documentazione necessaria

  1. decreto originale di cambiamento/aggiunta di cognome
  2. documento di identità personale del/i richiedente/i

Tempi di rilascio

L’Ufficiale dello Stato Civile provvede ad annotare i decreti sui registri di propria competenza, dando avviso
agli Ufficiali di Stato Civile degli eventuali altri comuni interessati (nascita, residenza, matrimonio, nascita dei figli). Gli effetti del cambiamento/aggiunta di cognome (nuove generalità sulle certificazioni), sono sospesi fino al compimento di tutte le annotazioni prescritte.

Il procedimento si conclude in 30 giorni.

Chi contattare

Personale da contattare: Mosci Roberto, Tanzi Stefania, Lanzi Eleonora

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
30 giorni

Costi per l'utenza

Nessun costo.

Riferimenti normativi

D.P.R. n.396 del 3.11.2000 (art. 84 e seguenti), come modificati dalla D.P.R. 54/2012

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: n.d.
Facebook Twitter Linkedin
Recapiti e contatti
Piazza V. Gabriotti, 1 - 06012 Città di Castello (PG)
PEC comune.cittadicastello@postacert.umbria.it
Centralino +39 075 85291
P. IVA 00372420547
Linee guida di design per i servizi web della PA