
Termine di conclusione
Costi per l'utenza
Nessun costo.
Riferimenti normativi
D.P.R. n.396 del 3.11.2000 (art. 84 e seguenti), come modificati dalla D.P.R. 54/2012
Cambio generalità a seguito di istanza di cambio nome/cognome alla Prefettura.
Per i cittadini italiani è possibile il cambiamento o l'aggiunta di un cognome o di un nome.
Si può anche richiedere la modifica se il cognome è ridicolo o vergognoso o rilevante l'origine naturale, mediante presentazione di istanza alla Prefettura locale che autorizza con decreto.
Se la richiesta ha i requisiti necessari viene disposta l'autorizzazione all'affissione della domanda all'Albo Pretorio dei Comuni di nascita e residenza attuale; l'affissione deve avere la durata di 30 giorni consecutivi per consentire ad eventuali interessati di fare opposizione.
Il decreto di cambiamento o aggiunta di nome o cognome, verrà emanato dopo il periodo di affissione di 30 giorni.
A cura dell'interessato il decreto dovrà essere presentato, in originale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita o di residenza.
L'effetto del cambiamento o dell'aggiunta del nome o del cognome è subordinato alla trascrizione del decreto e alla sua annotazione sull'atto di nascita del richiedente, sull'atto di matrimonio e negli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome.
Si possono rivolgere all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Città di Castello (PG):
Documentazione necessaria
Tempi di rilascio
L’Ufficiale dello Stato Civile provvede ad annotare i decreti sui registri di propria competenza, dando avviso
agli Ufficiali di Stato Civile degli eventuali altri comuni interessati (nascita, residenza, matrimonio, nascita dei figli). Gli effetti del cambiamento/aggiunta di cognome (nuove generalità sulle certificazioni), sono sospesi fino al compimento di tutte le annotazioni prescritte.
Il procedimento si conclude in 30 giorni.
Nessun costo.
D.P.R. n.396 del 3.11.2000 (art. 84 e seguenti), come modificati dalla D.P.R. 54/2012