
Termine di conclusione
Costi per l'utenza
Nessun costo.
Riferimenti normativi
D.P.R. n.396 del 3.11.2000 (art. 84 e seguenti), come modificati dalla D.P.R. 54/2012
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Cambio generalità a seguito di istanza di cambio nome/cognome alla Prefettura.
Per i cittadini italiani è possibile il cambiamento o l'aggiunta di un cognome o di un nome.
Si può anche richiedere la modifica se il cognome è ridicolo o vergognoso o rilevante l'origine naturale, mediante presentazione di istanza alla Prefettura locale che autorizza con decreto.
Se la richiesta ha i requisiti necessari viene disposta l'autorizzazione all'affissione della domanda all'Albo Pretorio dei Comuni di nascita e residenza attuale; l'affissione deve avere la durata di 30 giorni consecutivi per consentire ad eventuali interessati di fare opposizione.
Il decreto di cambiamento o aggiunta di nome o cognome, verrà emanato dopo il periodo di affissione di 30 giorni.
A cura dell'interessato il decreto dovrà essere presentato, in originale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita o di residenza.
L'effetto del cambiamento o dell'aggiunta del nome o del cognome è subordinato alla trascrizione del decreto e alla sua annotazione sull'atto di nascita del richiedente, sull'atto di matrimonio e negli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome.
Si possono rivolgere all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Città di Castello (PG):
Documentazione necessaria
Tempi di rilascio
L’Ufficiale dello Stato Civile provvede ad annotare i decreti sui registri di propria competenza, dando avviso
agli Ufficiali di Stato Civile degli eventuali altri comuni interessati (nascita, residenza, matrimonio, nascita dei figli). Gli effetti del cambiamento/aggiunta di cognome (nuove generalità sulle certificazioni), sono sospesi fino al compimento di tutte le annotazioni prescritte.
Il procedimento si conclude in 30 giorni.
Nessun costo.
D.P.R. n.396 del 3.11.2000 (art. 84 e seguenti), come modificati dalla D.P.R. 54/2012