IBAN e pagamenti informatici

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 36

Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Con la Delibera n.77/2022 l'ANAC ha fornito indicazioni di carattere generale in materia di obblighi di pubblicazione dei dati di cui all’art. 36 del D.lgs. n. 33/2013.
È quindi previsto che:
i soggetti tenuti all’obbligo di utilizzo esclusivo del sistema pagoPA di cui all’art 5. del CAD, pubblicano, sui propri siti istituzionali, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “IBAN e pagamenti informatici”:
a) la data di adesione alla piattaforma pagoPA secondo la seguente dicitura “Aderente alla piattaforma pagoPA dal XX.XX.XXXX”;
b) se utilizzati, gli altri metodi di pagamento non integrati con la piattaforma pagoPA previsti al punto 5 delle Linee guida Agid del 2018 “sull’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi”, secondo le indicazioni di PagoPA S.p.A.

Qualora tali soggetti siano in attesa dell’integrazione centralizzata con il sistema pagoPA attraverso il servizio di tesoreria della Banca d’Italia e della Ragioneria dello Stato, in via residuale e temporanea, pubblicano i codici IBAN del loro conto corrente per la gestione delle proprie entrate.

CODICE IBAN:

COMUNE CITTA' DI CASTELLO

IT 38 R 01030 21600 000002529803
(Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Piazza Garibaldi - 06012 Città di Castello PG) 

Pagamenti Online con Pagoumbria

PAGAMENTI TRAMITE CONTI CORRENTI POSTALI:

 

 

Contenuto inserito il 23-09-2013 aggiornato al 27-05-2020

ESTRATTO CONDIZIONI PRATICATE DALLA TESORERIA Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

ESTINZIONE DEI MANDATI A MEZZO BONIFICO:

     Valuta su conti correnti accesi presso qualsiasi filiale dell'istituto di credito tesoriere: compensata

     Valuta su conti correnti accesi presso altri istituti bancari: giorni 1 rispetto alla data di pagamento del mandato

     Commissione per bonifici su conti correnti accesi presso qualsiasi filiale dell'istituto di credito tesoriere, o per

     pagamento effettuati a favore di:

1) amministrazioni pubbliche inserire nel conto economico consolidato di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2006;

2) organismi strumentali, enti strumentali e società partecipate dal Comune;

3) dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, amministratori e consiglieri dell’Ente medesimo;

4) aziende di erogazione di pubblici servizi, con specifico riferimento alle utenze;

5) istituti bancari o società autorizzate per il pagamento di rate di ammortamento mutui, leasing e assimilati;

6) concessionari della riscossione;

7) beneficiari di contributi economici a privati persone fisiche o sussidi.

8) bonifici di importo inferiore o uguale a €. 250,00.

 gratuita

     Commissione su bonifico su conti correnti accesi presso aziende di credito diverse dall'istituto tesoriere:  Euro 1,50

Contenuto inserito il 12-06-2017 aggiornato al 12-06-2017
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