Accesso civico
Accesso civico a dati e documenti
1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.
4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
L'Accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse legittimo (Art. 5, D.Lgs. 33/2013).
L’Accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare (art.5, c. 1). Per inviare una richiesta di Accesso civico semplice, relativamente a documenti, dati o informazioni detenuti da Comune di Città di Castello, è disponibile un modulo, anche in formato editabile, al seguente link, da compilare e firmare.
L' Accesso civico generalizzato (o accesso FOIA) consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art.5, c. 2) e può esser escluso solo ove possa comportare pregiudizio a particolari interessi pubblici o privati espressamente indicati dalla legge. Per presentare una richiesta di accesso civico generalizzato è disponibile un modulo, anche in formato editabile, al seguente link, da compilare e firmare. Si ricorda che l'accesso civico è previsto per richiedere documenti/dati/informazioni disponibili e identificati, pertanto, nella compilazione della richiesta, si raccomanda di fornire tutti gli elementi utili alla loro identificazione.
Come presentare l’istanza
Utilizzare l’apposito modulo, di seguito scaricabile in vari formati, ed inviarlo:
- in allegato, via mail, all’indirizzo: urp@comune.cittadicastello.pg.it;
- alla casella di PEC: comune.cittadicastello@postacert.umbria.it (indicando nell’oggetto: “Istanza di accesso civico”) allegando scansione del documento d’identità;
- di persona, presentando all'Ufficio relazioni con il pubblico Sportello del cittadino – Corso Cavour n. 5 (orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00; lunedì e giovedì dalle 15.00 alle 18.00; il sabato dalle ore 9.00 alle 12.00) il modello cartaceo, allegando fotocopia del documento d’identità;
- tramite posta ordinaria, all'indirizzo: Comune di Città di Castello P.zza V. Gabriotti, 1 – 06012 Città di Castello (PG), allegando fotocopia del documento d’identità;
- tramite fax al n. 075 8529314, allegando fotocopia del documento d’identità.
Il documento di identità non deve essere allegato nel caso in cui l’istanza sia sottoscritta con firma digitale.
Tutele: qualora l’amministrazione rifiuti, totalmente o parzialmente, l’accesso, oppure non rispetti il termine di trenta giorni per provvedere, il richiedente può presentare “domanda di riesame” al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro venti giorni. Se l’accesso civico è stato negato, o differito, per tutelare l’interesse privato alla “protezione dei dati personali, il responsabile anticorruzione deve acquisire un preventivo parere del Garante per la protezione dei dati personali che si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. Il termine per l’adozione del provvedimento finale da parte del responsabile anticorruzione rimane sospeso fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Contro la prima decisione dell’amministrazione di rifiuto e differimento e, in caso di domanda di riesame, contro la decisione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può sempre rivolgersi al tribunale amministrativo regionale. Il richiedente può anche presentare ricorso al difensore civico regionale. I rimedi previsti per il richiedente sono esercitabili anche dal contro interessato nel caso di accoglimento.
Per ulteriori informazioni è possibile collegarsi alla pagina del procedimento di Accesso Civico disponibile al seguente link.
Modulo istanza Accesso Civico Generalizzato
Domanda di riesame
Qualora l’amministrazione rifiuti, totalmente o parzialmente, una domanda di accesso civico oppure non rispetti il termine di trenta giorni per provvedere in merito alla domanda, il richiedente può presentare “domanda di riesame” al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro venti giorni. Se l’accesso civico è stato negato, o differito, per tutelare l’interesse privato alla “protezione dei dati personali, il responsabile anticorruzione deve acquisire un preventivo parere del Garante per la protezione dei dati personali che si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. Il termine per l’adozione del provvedimento finale da parte del responsabile anticorruzione rimane sospeso fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.
Contro la prima decisione dell’amministrazione di rifiuto e differimento e, in caso di domanda di riesame, contro la decisione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può sempre rivolgersi al tribunale amministrativo regionale.
I rimedi previsti per il richiedente sono esercitabili anche dal contro interessato in caso di accoglimento della domanda.
Per ulteriori informazioni è possibile collegarsi alla pagina del procedimento della domanda di riesame di Accesso Civico disponibile al seguente link.
Modulo Accesso Civico - Domanda di Riesame
- Registro generale degli accessi primo semestre (gen-giu)2023
- Registro generale degli accessi anno 2022
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